Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23120 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23120 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 10/12/1980
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 24 aprile 2024 la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza emessa il 13 febbraio 2023 con la quale l’imputato COGNOME NOME era stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) (reato di danneggiamento aggravato su vettura parcheggiata sulla pubblica via) e B) (reato di cui agli artt. 2 e 7 della legge n. 895/1967, come riqualificato nel reato di cui all’art. 679 cod. pen.) dell’imputazione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento, articolando due
motivi di doglianza e osservando preliminarmente che la persona offesa COGNOME NOME aveva rimesso la querela in relazione al reato di danneggiamento e che tale remissione era stata accettata dall’imputato, così che in relazione al detto reato doveva essere emessa declaratoria di improcedibilità per remissione di querela.
Con il primo motivo deduceva manifesta illogicità della motivazione, evidenziando che la Corte d’appello aveva fondato la statuizione di condanna su un unico elemento costituito dal rinvenimento di una scarpa nei pressi della vettura danneggiata e dalla circostanza che all’interno dell’abitazione dell’imputato era stata rinvenuta una scarpa identica nel modello e nel colore a quella rinvenuta sul luogo del danneggiamento; assumeva che tale elemento era del tutto incoerente con la adottata statuizione di responsabilità, considerato che il COGNOME aveva riferito di aver perso una scarpa nello spogliatoio del proprio luogo di lavoro.
Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen., assumendo l’ingiustizia della statuizione concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, considerato che il COGNOME aveva risarcito il danno patito dalla persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si deve, innanzitutto, rilevare che la consultazione degli atti consente di apprezzare che, in effetti, in relazione al reato di danneggiamento (procedibile a querela) è intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa, ritualmente accettata dall’imputato.
Ciò premesso, deve osservarsi che l’art. 9, comma 1, del d. Igs. 19 marzo 2024, n. 31, ha esteso la perseguibilità a querela all’ipotesi di danneggiamento aggravato dall’essere stato commesso il fatto su cose esposte per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, anche in relazione a fatti commessi prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio in relazione al reato di danneggiamento aggravato di cui al capo A) perché estinto per remissione di querela, con spese del procedimento a carico del querelato, in assenza di una diversa pattuizione fra le parti.
Il primo motivo è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.
Non sussiste, invero, il denunciato vizio di motivazione, dovendosi considerare che la Corte d’Appello, nel ritenere raggiunta la piena prova della responsabilità dell’imputato, ha evidenziato che sul luogo del reato era stata rinvenuta una scarpa rivelatasi identica nel colore e nel modello a quella rinvenuta nell’abitazione del Menniti e, a confutare l’affermazione di quest’ultimo secondo la quale la scarpa era andata persa nello spogliatoio del proprio luogo di lavoro, ha del tutto congruamente osservato che un testimone aveva affermato che uno degli autori del danneggiamento si era dato alla fuga con andatura claudicante, del tutto compatibile con la perdita di una scarpa.
La Corte territoriale ha, altrettanto congruamente, richiamato anche un altro elemento ritenuto di forte pregnanza, costituito dalla “sostanziale contiguità temporale” fra i rinvenimenti, in luoghi diversi, delle due scarpe.
La motivazione resa dal giudice di merito appare, pertanto, del tutto adeguata e comunque di certo non manifestamente illogica.
Del pari manifestamente infondato, e pertanto inammissibile, è il secondo motivo.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decis comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693-01).
Nel caso di specie la Corte d’Appello, a fronte della dedotta non gravità del fatto, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche proprio con il richiamo alla gravità della condotta, considerando congruamente che l’esplosione della bomba carta utilizzata per danneggiare la vettura avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze.
Trattasi di motivazione che appare immune da vizi e che fa corretta applicazione del principio sopra richiamato.
4. In ragione dell’estinzione del reato di danneggiamento per remissione di querela residua, a seguito della riqualificazione effettuata dal giudice di primo
grado, la contravvenzione di cui all’art. 679 cod. pen., punibile con l’arresto o con l’ammenda, laddove l’imputato, all’esito del giudizio di primo grado, era stato
condannato alla complessiva pena di mesi otto di reclusione, essendo stato ritenuto il vincolo della continuazione tra la detta contravvenzione e il delitto di
danneggiamento.
5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione alla predetta contravvenzione di cui al
capo
B), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte
d’appello di Roma, involgendo detto profilo valutazioni discrezionali non esercitabili dal giudice di legittimità; infine, nel resto, il ricorso deve esse
dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo A) perché estinto per remissione di querela. Spese del procedimento a carico del querelato. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione al capo B) con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 11/03/2025