Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37468 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37468 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Lodi il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 4/3/2024 della Corte di Appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 4 marzo 2024 la Corte di Appello di Milano, per la parte che in questa sede interessa, ha confermato la sentenza in data 2 dicembre 2022 del Tribunale di Monza con la quale NOME COGNOME era stato dichiarato colpevole del reato di truffa aggravata ai danni di NOME e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., condannato a pena ritenuta di giustizia
oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da liquidarsi separato giudizio.
In estrema sintesi si contesta all’imputato, quale socio, amministratore unico e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE di aver concluso con NOME COGNOME un contratto di compravendita di un’autovettura Nissan Xtrail 4wd Tecna, riscuotendone il prezzo pattuito di 31.228,00, senza poi provvedere alla consegna del veicolo all’acquirente ed utilizzando artifizi e raggiri consistiti n compiere operazioni finalizzate alla sistematica e progressiva spoliazione del complesso aziendale della società venditrice del veicolo RAGIONE_SOCIALE (alla quale veniva sostituita la RAGIONE_SOCIALE), incluse le somme depositate sul conto corrente della stessa, così privando i creditori della RAGIONE_SOCIALE della concreta possibilità di esperire positivamente attività di risarcimento nei confronti dell stessa. I fatti sono contestati come commessi in un arco temporale compreso tra il 17 ottobre 2015 ed il 12 gennaio 2016.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla maturata prescrizione del reato.
Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che il reato, commesso il 25 febbraio 2016, non fosse prescritto, applicando non la legge “Orlando” ma la successiva legge “Cartabia” da ritenersi più favorevole all’imputato.
In realtà, trattandosi di reato commesso nel 2016 si sarebbe dovuta applicare la disciplina della prescrizione prevista dalla c.d. legge “ex Cirielli” con conseguente estinzione del reato.
2.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen.
Si duole, al riguardo, parte ricorrente della carenza di una particolareggiata motivazione in relazione alla gravità del danno patito dalla persona offesa costituita parte civile in quanto la stessa a fronte della somma versata di 31.228,00 euro, in sede di udienza pre-fallimentare nei confronti della RAGIONE_SOCIALE è riuscita, grazie ad un piano di rientro ad ottenere la restituzione della somma di 24.500,00 euro così recuperando larga parte del proprio credito : il che consentirebbe di escludere la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. che avrebbe dovuto quindi essere esclusa con conseguente procedibilità a querela del reato in contestazione.
Conclude, parte ricorrente, osservando che in questo caso l’azione sarebbe improcedìbile essendo tardiva la querela presentata il 28 aprile 2016 avendo avuto la NOME fin dal 2015 contezza dell’attività truffaldina posta in essere dal COGNOME.
In data 5 settembre 2024 sono pervenuti nella Cancelleria di questa Corte atto di remissione di querela da parte della persona offesa NOME COGNOME nonché atto di accettazione in pari data da parte dell’imputato.
Ricorrendo le condizioni di legge, il reato contestato all’imputato, procedibile a querela, deve in via preliminare ed assorbente essere dichiarato estinto per accettazione e remissione di querela ritualmente e tempestivamente formulate.
Non ricorrono le condizioni per pronunciare sentenza ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata che impone anche la revoca delle statuizioni civili.
Non essendo stato altrimenti disposto le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P. Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Revoca le statuizioni civili.
Così deciso il 10 settembre 2024.