Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20484 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20484 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a PORDENONE avverso la sentenza in data 18/09/2023 della CORTE DI APPELLO DI TRIE-
STE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per remissione di querela.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 18/09/2023 della Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza in data 14/09/2020 del Tribunale di Pordenone, nella parte in cui lo aveva condannato per il reato di truffa aggravata.
Deduce:
Violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p. e 420-ter cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale emesso la sentenza impugnata all’esito di un giudizio svoltosi in assenza dell’imputato.
Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza perché pronunciata nell’assenza dell’imputato, senza che ne venisse rilevato il legittimo impedimento, in quanto sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale con obbligo di dimora nel Comune di Pordenone, cioè diverso da quello dell’organo
giudicante e non autorizzato a recarsi in udienza.
Da ciò si fa discendere la nullità assoluta della sentenza, in quanto l’imputato era impossibilitato a recarsi in udienza.
Violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale emesso la sentenza impugnata all’esito di un giudizio svoltosi ai sensi dell’art. 23, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2020, senza che all’imputato fosse stato comunicato che l’udienza si sarebbe tenuta in presenza.
In questo caso si evidenzia che la difesa, una volta ricevuto il decreto di citazione per il giudizio di appello, presentava richiesta per la discussione orale, cui non è seguito alcun provvedimento del Presidente della Corte di appello.
Deduce, quindi, la nullità per l’assenza di comunicazione all’imputato e al difensore in relazione alla trattazione del processo in presenza.
Violazione di legge in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., in relazione all’art. 601, comma 5, cod. proc. pen. in quanto il processo veniva celebrato senza la comunicazione all’imputato del verbale di udienza del 7/11/2022.
In questo caso la difesa fa presente che all’udienza del 7/11/2022 chiedeva il rinvio dell’udienza in ragione del legittimo impedimento dell’imputato. Rinvio effettivamente disposto della Corte di appello, senza che all’imputato venisse notificato il verbale di udienza contenente il rinvio.
Da qui la denuncia di nullità in esame.
Erronea motivazione in relazione all’eccessività della pena inflitta e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
A tale proposito si sostiene che i giudici non hanno valutato tutti gli elementi utili a verificare la sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il due aprile 2024 sono pervenute due remissioni di querela rilasciate da COGNOME NOME e da COGNOME NOME per il tramite dei rispettivi procuratori speciali; sono contestualmente pervenute anche le accettazioni di COGNOME NOME in relazione a entrambe le remissioni, anch’esse rese per il tramite di procuratore speciale.
Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio perché i reati si sono estinti per remissione di querela, ai sensi dell’art. 152, cod.pen..
A tale riguardo, in via preliminare, va rilevato che il giudice di primo grado, nel corpo della motivazione, alla pagina 3, precisava che non si poteva ritenere configurata l’aggravante di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen., in relazione all’art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen., visto che le contrattazioni intercorse tra COGNOME con COGNOME e con COGNOME si svolgevano di persona e in presenza, così non ricorrendo i presupposti della minorata difesa.
L’esclusione di tale aggravante rende procedibili a querela le truffe perpetrate
in danno di COGNOME e COGNOME.
Va, dunque, rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa da entrambi i querelanti (COGNOME e COGNOME); che entrambe le remissioni sono state altrettanto ritualmente- accettate dall’imputato. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati si sono estinti per remissione della querela.
Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente