Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14063 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14063 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (ACCETTAZIONE REMISSIONE QUERELA) nato a BRONTE il DATA_NASCITA il avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitJto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamentc della sentenza impugnata quanto al reato sub a) perché il reato é estinto per remissione di querela, con rinvio per la rideterminazione della pena. Inammissibile per il resto.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Patti, resa in data 7 settembre 2021, che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di furto pluriaggravato di un autoveicolo fuori strada, ritenuta in esso assorbita la contravvenzione di cui all’art.707 cod.pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Avverso la suddetta pronuncia ha interposi:o ricorso per cassazione la difesa dell’imputato denunciando violazione di legge (art.420 quater cod.proc.pen.) in ragione della nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio in grado di appello, laddove il ricorrente non era stato posto in condizione di partecipare al giudizio, assumendo inoltre difetto di motivazione in ordine alla verifica dei presupposti per la rescissione del giudicato. Con una seconda articolazione deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art.61 n.5 cod.pen.
Preliminarmente veniva depositata documentazione concernente un verbale di “Remissione di querela e contestuale ac:cettazione” redatto dalla RAGIONE_SOCIALE, redatto in data 10 Agosto 2023, nel quale la persona offesa del reato oggetto dell’odierno procedimento, dichiarava di volere rimettere la querela per i fatti in oggetto, e il Cala Lesina ha dichiarato di accettare la remissione con spese a carico del querelato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Risulta intervenuta causa estintiva del reato a seguito della rimessione della querela da parte del titolare del relativo potere e la contestuale accettazione da parte del querelato. L’art.129 I comma cod.proc.pen., richiamato dall’art. 609 comma 2 cod.proc.pen., prevede che in ogni stato e grado del processo il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.
Neppure ricorre ipotesi di evidenza agli atti del ricorso per la pronuncia di sentenza assolutoria con formula più favorevole di talchè va immediatamente disposto in ordine alla sopravvenuta causa di estinzione
del reato. A questo proposito va precisato che alla luce dell’intervento normativo che ha introdotto la procedibilità a querela per il rea1:o di cui all’art.624 cod.pen., anche nella forma aggravata di cui all’imputazione. il reato per cui è intervenuta condanna nei confronti dell’imputato risulta, al momento della presente pronuncia, procedibile a querela (D.Lgs. 10 Ottobre 2022 n.150 art.2 comma 1 in vigore dalla data del 30 Dicembre 2022), e il giudice, in forza dell’art. 2, comma quarto, cod. peli., deve verificare l’esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica (sez.2, n.22641 del 21/04/2023, P., Rv.284729.01), dovendosi riconoscere natura anche sostanziale alla querela in ragione della sua idoneità ad incidere sulla punibilità dell’autore del fatto. Ne consegue che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (S.U., n.24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv.227681; sez.4, n.45594 del 11/11/2021, COGNOME, Rv.282301).
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per remissione di querela, con spese a carico del querelato.
3.1 Sotto diverso profilo deve ritenersi la inammissibilità del motivo di ricorso in rito, a fronte di immediata declaratoria di causa di non punibilità, la quale prevale sui profili di nullità della notifica del decreto di citazione dedotti nel primo motivo di impugnazione (sez.2, n.6338 del 18/12/2014, COGNOME, Rv.262761; n.1259 del 26/10/2022, COGNOME, Rv.284300).
Segue come per legge la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A), perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente