Remissione di Querela: Come Annulla una Condanna per Tentato Furto
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’importanza della volontà della persona offesa in determinati procedimenti penali. Il caso in esame dimostra come una remissione di querela, presentata anche in una fase avanzata del processo, possa portare all’estinzione del reato e all’annullamento di una condanna già emessa. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti di Causa
Un individuo era stato condannato sia in primo grado dal Tribunale di Tivoli sia in secondo grado dalla Corte di Appello di Roma per il reato di tentato furto aggravato. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando principalmente il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante e la conferma della recidiva.
La Svolta Processuale: la Remissione di Querela
Mentre il ricorso era pendente davanti alla Suprema Corte, è avvenuto un fatto nuovo e decisivo. L’imputato ha presentato dei motivi aggiunti, allegando un verbale redatto presso una Stazione dei Carabinieri. In questo documento, la persona offesa dichiarava di rimettere la querela, ovvero di ritirare la propria richiesta di punizione nei confronti dell’imputato. Quest’ultimo, contestualmente, accettava tale remissione. Questo atto si è rivelato cruciale perché, nel frattempo, il reato di tentato furto per cui si procedeva era diventato procedibile a querela di parte, probabilmente a seguito di una riforma legislativa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha preso atto della novità. Se un reato, per legge, non può essere perseguito d’ufficio ma necessita della querela della vittima, la successiva remissione di querela fa venire meno la condizione stessa per poter procedere. Di conseguenza, il reato si estingue.
Le Motivazioni
I giudici hanno rilevato che, essendo il reato diventato procedibile a querela e in presenza di una valida remissione accettata dall’imputato, il processo non poteva più proseguire. L’estinzione del reato travolge qualsiasi precedente pronuncia di condanna. Pertanto, la Corte ha annullato la sentenza di condanna della Corte d’Appello senza rinvio, ovvero in via definitiva, dichiarando il reato estinto. In assenza di un diverso accordo tra le parti, e in applicazione dell’art. 340 del codice di procedura penale, le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato (l’ex imputato).
Conclusioni
Questa sentenza evidenzia l’impatto significativo che la remissione di querela può avere sull’esito di un procedimento penale. Dimostra che anche una condanna confermata in appello può essere vanificata se interviene la volontà della vittima di porre fine alla vicenda processuale e se la legge lo consente. È un chiaro esempio di come l’istituto della querela e la sua remissione valorizzino la volontà della persona offesa, consentendo una risoluzione del conflitto al di fuori della sola logica punitiva dello Stato, con effetti diretti e risolutivi sul processo.
Cosa succede se la vittima ritira la querela quando il processo è già arrivato in Cassazione?
Se il reato è procedibile a querela, il ritiro della stessa (remissione), accettato dall’imputato, provoca l’estinzione del reato. La Corte di Cassazione non può fare altro che prenderne atto e annullare la sentenza di condanna in via definitiva.
Perché la condanna per tentato furto è stata annullata in questo caso specifico?
La condanna è stata annullata perché il reato di tentato furto è diventato procedibile a querela di parte. Di conseguenza, la remissione della querela da parte della vittima, accettata dall’imputato, ha estinto il reato, rendendo la condanna inefficace.
Chi paga le spese del procedimento se il reato si estingue per remissione di querela?
Salvo diverso accordo tra le parti (vittima e imputato), la legge stabilisce che le spese del procedimento siano a carico del querelato, ovvero della persona che ha beneficiato della remissione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11702 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11702 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALATRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli di condanna per il reato di tentato furto aggravato;
Premesso che l’imputato aveva proposto ricorso con cui deduceva:
violazione di legge e vizio di motivazione quanto al travisamento della prova in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.
vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva;
Rilevato che, con motivi aggiunti, il ricorrente ha invocato sentenza di non dovers procedere per remissione di querela, producendo verbale di remiss one di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione, verbale redatto dinanzi a personale della RAGIONE_SOCIALE Roma – Prima Porta il 10 gennaio 2024.
Rilevato che il reato è oggi procedibile a querela di parte e che, pertanto, la remissione estingue.
Rilevato che, in difetto di diverso accordo, le spese vanno poste a carico del querelato a sensi dell’art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato.
Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.