Remissione di querela e spese processuali: la decisione della Cassazione
La remissione di querela rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, capace di porre fine a un processo prima che si giunga a una sentenza di merito. Ma cosa accade ai costi sostenuti dallo Stato fino a quel momento? Con la recente sentenza n. 27114 del 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio chiaro: l’estinzione del reato non cancella l’obbligo per l’imputato di farsi carico delle spese processuali.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il procedimento penale a suo carico si era concluso proprio grazie alla remissione della querela da parte della persona offesa. Nonostante l’esito favorevole in termini di estinzione del reato, l’imputato era stato comunque condannato al pagamento delle spese del procedimento. Ritenendo ingiusta tale statuizione, l’interessato ha deciso di adire la Suprema Corte, sostenendo che l’estinzione del reato dovesse comportare anche l’azzeramento delle spese.
La questione della Remissione di querela e l’onere delle spese
Il cuore della questione giuridica risiede nel rapporto tra la causa di estinzione del reato (la remissione) e le conseguenze patrimoniali che derivano dal processo (le spese). Per molti reati, definiti “perseguibili a querela di parte”, l’azione penale può iniziare solo se la vittima lo richiede esplicitamente. Allo stesso modo, se la vittima decide di ritirare la querela, il processo si arresta e il giudice emette una sentenza di non doversi procedere.
Tuttavia, l’attività giudiziaria svolta fino a quel momento – notifiche, udienze, attività investigative – ha generato un costo per l’erario. La domanda a cui la Cassazione è stata chiamata a rispondere è: chi deve sostenere questo costo quando il processo si chiude anticipatamente per volontà della parte offesa?
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha confermato l’orientamento consolidato in materia. I giudici hanno chiarito che la remissione della querela estingue il reato, ma non annulla il fatto storico che ha dato origine al procedimento penale. Le spese processuali non hanno natura di sanzione punitiva, bensì di ristoro per i costi sostenuti dalla macchina della giustizia a causa di una condotta che, pur non essendo stata accertata con una condanna definitiva, ha reso necessario l’avvio di un’azione penale. Pertanto, l’imputato, quale soggetto la cui condotta ha innescato il procedimento, è tenuto a sopportarne i relativi oneri economici, salvo che nell’atto di remissione le parti non abbiano diversamente pattuito (ad esempio, prevedendo che le spese siano a carico del querelante).
Le Conclusioni
La sentenza in esame consolida un principio di responsabilità processuale. La fine del procedimento per remissione di querela non equivale a un’assoluzione nel merito e non esonera l’imputato dalle conseguenze economiche derivanti dall’aver impegnato il sistema giudiziario. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche: chi si trova in un procedimento penale e raggiunge un accordo con la parte offesa per il ritiro della querela deve essere consapevole che, in assenza di un accordo specifico, le spese processuali resteranno a suo carico. È quindi fondamentale, in fase di accordo, definire chiaramente anche questo aspetto per evitare sorprese.
Cosa succede se la vittima di un reato ritira la querela?
Il ritiro della querela, detto tecnicamente remissione, causa l’estinzione del reato. Di conseguenza, il giudice chiude il procedimento con una sentenza di non doversi procedere, senza accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato.
In caso di remissione di querela, l’imputato deve pagare le spese del processo?
Sì. Secondo la sentenza analizzata, anche se il reato è estinto, l’imputato è comunque tenuto a pagare le spese processuali sostenute dallo Stato fino al momento della remissione, a meno che non sia stato raggiunto un diverso accordo con la parte che ha ritirato la querela.
Perché l’imputato deve pagare le spese se il processo si conclude senza una condanna?
Perché le spese processuali non sono una pena, ma un rimborso per i costi dell’attività giudiziaria. La Corte ritiene che tali costi debbano essere sostenuti dalla persona la cui condotta ha reso necessario avviare il procedimento penale, indipendentemente dall’esito finale dovuto alla remissione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27114 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 27114 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTROVILLARI il 04/10/1984
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
rilevato che il ricorrente ha allegato e prodotto l’intervenuta remissione di
querela con rituale accettazione, in presenza della quale chiede che sia dichiarato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
che la querela è stata ritualmente rimessa dai querelanti e che la rimessione
è stata – altrettanto ritualmente – accettata; sono presenti, pertanto, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva;
considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio poiché
i reati sono estinti per remissione di querela, ai sensi dell’art. 152 cod. pen.;
osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico del
querelato, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela.Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 17 giugno 2025.