Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14859 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14859 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 07/08/1985
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
letta la memoria difensiva, considerato che
la ricorrente ha allegato e prodotto l’intervenuta remissione di querela con rituale accettazione, in presenza della quale chiede che sia
dichiarato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
che, invero, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per
cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di
legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. Sez. U, n.
24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681 – 01);
che, nel caso di specie, trattandosi di querela ritualmente rimessa di
rimessione – altrettanto ritualmente – accettata, sono presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva ed il ricorso è stato tempestivamente
proposto;
rilevato, pertanto, che la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si
è estinto, ai sensi dell’art. 152 cod. pen., per remissione di querela;
osservato, altresì, che, non risultando un diverso accordo tra remittente ed accettante, le spese del procedimento restano a carico della querelata, secondo quanto disposto dall’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 14/01/2025.