Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34641 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio per intervenuta remissione di querela;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha richiamato le proprie deduzioni difensive e motivi di ricorso chiedendo che la sentenza venga annullata senza rinvio per intervenuta remissione di querela;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma con sentenza del 12/01/2023 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 05/07/2022, che ha condanNOME NOME alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 635 cod.pen., art. 625 n. 7 cod.pen.).
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo diversi motivi di ricorso.
2.1. GLYPH Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 23 della I. n. 87 del 1953. Questione di illegittimità costituzionale dell’art. 6 ultimo comma, cod.pen. per come introdotto dall’art. 2, lett. n) del d.lgs. n. 150 del 2022, per violazione degli art. 3 e 76 Cost. nella parte in cui non prevede che il delitto sia punibile a querela della persona offesa anche nel caso di cui al comma secondo n. 1) del medesimo articolo quando il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede ai sensi dell’art. 625 n. 7 cod.pen. La persona offesa aveva rimesso la querela dinnanzi al Tribunale, querela accettata formalmente dal COGNOME. La disposizione di legge, tuttavia, non consentiva per come formulata, nonostante i principi emergenti anche dalla relazione illustrativa della c.d. legge Cartabia, una dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. La analisi sistematica delle disposizioni in tema di furto aggravato, la finalità della riforma di rendere procedibile a querela i reati contro il patrimonio in assenza di profili che coinvolgano beni pubblici o destinati a finalità pubbliche, evidenziano a parere della difesa una evidente violazione del principio di uguaglianza, una disparità di trattamento, che rende rilevante la questione di legittimità costituzionale proposta ed irragionevole complessivamente la disciplina richiamata in relazione al delitto di cui all’art. 635 cod. pen. e al suo regime di procedibilità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. GLYPH Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 635 cod.pen. GLYPH e dell’art. 625 n. 7 cod.pen.; l’aggravante non poteva essere ritenuta sussistente, atteso che i comportamenti posti in essere dal COGNOME erano avvenuti di fronte alla persona offesa che, dunque, si trovava ad esercitare la vigilanza e custodia sulla propria auto; la giurisprudenza di legittimità ha escluso in questi casi la ricorrenza della aggravante contestata, atteso che la ratio della maggiore tutela accordata con la procedibilità a querela deve essere rinvenuta nella mancanza di custodia da parte del proprietario, sicché la proprietà o il possesso dei beni in questione è garantita esclusivamente dal rispetto da parte dei terzi.
2.3. GLYPH Vizio della motivazione perché contraddittoria nel non aver ritenuto la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen.
2.4. GLYPH Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio della motivazione perché carente e manifestamente illogica quanto alla mancata
concessione della circostanza attenuante comune della speciale tenuità del danno; la motivazione è meramente apparente e nell’adoperare clausole di stile si risolve sostanzialmente in un omesso giudizio sul punto.
2.5. GLYPH Violazione di legge e vizio della motivazione perché carente, contraddittoria e manifestamente illogica tenuto conto della eccessività della pena base e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente sproporzione ed irragionevolezza della sanzione inflitta rispetto al fatto concreto accertato.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza venga annullata senza rinvio per intervenuta remissione della querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per remissione di querela; ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Occorre in via preliminare osservare come la difesa con il primo motivo di ricorso avesse evidenziato non solo l’intervenuta remissione di querela, e conseguente accettazione da parte del ricorrente, ma anche la presenza di evidenti profili di incostituzionalità, per disparità di trattamento in situazioni analoghe seguito della disciplina introdotta dalla c.d. Legge Cartabia quanto al regime di procedibilità del delitto di furto aggravato rispetto al delitto di danneggiamento. Riscontrata la pendenza di questioni di legittimità costituzionale (proposte dai Tribunali ordinari di Siracusa (r.o. n. 47 e n. 91 del 2023), Nola (r.o. n. 57 del 2023), Rovereto (r.o. n. 77 del 2023), Lecco (r.o. n. 79 del 2023), Modena (r.o. n. 90 del 2023), Lecce (r.o. n. 94 del 2023), Ancona (r.o. n. 115 del 2023), Palermo (r.o. n. 118 del 2023 e n. 14 del 2024), Agrigento (r.o. n. 123 del 2023), Messina (r.o. n. 130 del 2023), Terni (r.o. n. 136 e n. 137 del 2023), Gela (r.o. n. 164 del 2023), Ragusa (r.o. n. 2 del 2024) e Arezzo (r.o. n. 20 del 2024) che hanno nell’insieme sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 635, commi secondo, numero 1), e quinto, del codice penale, nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nonché dello stesso art. 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 150 del 2022, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 27, 76, 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) sullo stesso argomento il procedimento veniva rinviato alla data odierna. –
Deve inoltre essere rilevato che successivamente alle ordinanze di rimessione, l’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), entrato in vigore il 4 aprile 2024, ha modificato l’art. 635, quinto comma, cod.pen., introducendo la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su «cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede»; atteso che, al contempo, l’art. 9, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 31 del 2024 ha previsto che «per il delitto di cui all’articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell’articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
Ciò premesso è emerso dalle allegazioni della difesa ed è riscontrabile dagli presenti al fascicolo che in data 08/02/2022 la persona offesa NOME COGNOME ha dichiarato di rimettere la querela, con successiva accettazione della remissione da parte del ricorrente in udienza in data 05/04/2022, con conseguente fondatezza del primo motivo di ricorso, attesa la modifica legislativa sopra richiamata, con assorbimento dei residui motivi di ricorso, sicché la sentenza annullata deve essere annullata senza rinvio per intervenuta remissione di querela, con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/07/2024.