Remissione di Querela: Quando Estingue il Reato Anche Dopo la Condanna
La remissione di querela rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, capace di porre fine a un procedimento giudiziario. Ma cosa accade se questa interviene dopo che è già stata emessa una sentenza di condanna? Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la sentenza n. 31031 del 2024, chiarisce un punto cruciale: è possibile ricorrere in Cassazione al solo fine di far valere l’estinzione del reato per remissione, anche se questa è avvenuta dopo la sentenza d’appello.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una vicenda processuale che vedeva un imputato condannato in primo grado e in appello dal Tribunale di Verona per i reati di percosse e minaccia. Dopo la sentenza di secondo grado, ma prima della scadenza del termine per presentare ricorso in Cassazione, le parti raggiungevano un accordo. La persona offesa, tramite un procuratore speciale, formalizzava la remissione della querela, che veniva contestualmente accettata dall’imputato.
A questo punto, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione non per contestare il merito della condanna, ma unicamente per introdurre nel processo l’avvenuta remissione e chiederne la conseguente declaratoria di estinzione dei reati.
La Decisione della Corte sulla Remissione di Querela
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza di condanna. La Corte ha stabilito che i reati per cui l’imputato era stato condannato si erano estinti a seguito della remissione di querela. La decisione si fonda su un principio procedurale di grande importanza, che riconosce la possibilità di utilizzare il ricorso per cassazione come veicolo per far valere cause estintive del reato sopravvenute alla sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nell’ammissibilità del ricorso. I giudici hanno richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare la sentenza Bestente, n. 49226/2016), secondo cui il ricorso per cassazione è ammissibile anche quando è proposto al solo fine di introdurre nel processo una remissione di querela ritualmente accettata. La condizione fondamentale è che tale evento (remissione e accettazione) si sia verificato in un momento specifico: dopo l’emissione della sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per presentare l’impugnazione.
Nel caso di specie, la remissione era avvenuta l’11 marzo 2024, successivamente alla sentenza del Tribunale di Verona del 20 novembre 2023. Essendo intervenuta tempestivamente e in modo rituale, la Corte ha riconosciuto la sua piena efficacia estintiva. Di conseguenza, non potendo più persistere una condanna per un reato estinto, la sentenza è stata annullata. La Corte ha inoltre precisato che, in assenza di un diverso accordo tra le parti (deroga pattizia), le spese processuali restano a carico del querelato, come previsto dall’articolo 340 del codice di procedura penale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce un principio di civiltà giuridica e di economia processuale. Conferma che la volontà delle parti, espressa tramite la remissione di querela, può prevalere fino alle fasi finali del processo penale, determinando l’estinzione del reato anche dopo una doppia condanna di merito. Per gli operatori del diritto, ciò significa che è fondamentale gestire tempestivamente eventuali accordi transattivi, poiché la formalizzazione della remissione e della sua accettazione prima della scadenza dei termini di impugnazione apre la strada a una rapida e definitiva chiusura del procedimento tramite ricorso in Cassazione. Per l’imputato, rappresenta una via d’uscita per evitare le conseguenze definitive di una condanna penale, ponendo fine alla vicenda giudiziaria.
È possibile presentare ricorso in Cassazione solo per far valere una remissione di querela avvenuta dopo la sentenza di appello?
Sì, la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, a condizione che questa sia intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per presentare l’impugnazione.
Quali sono gli effetti della remissione di querela sul processo penale in corso?
La remissione della querela, se ritualmente accettata, causa la sopravvenuta estinzione del reato. Di conseguenza, la Corte di Cassazione deve annullare la sentenza di condanna precedentemente emessa.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del reato per remissione di querela?
Secondo l’art. 340 del codice di procedura penale, in mancanza di un diverso accordo tra le parti (deroga pattizia), le spese processuali sono poste a carico del querelato, ovvero della persona che era stata accusata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31031 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 31031 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 del TRIBUNALE di VERONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che, con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Verona, funzione di giudice di appello, riqualificando i fatti di cui al capo 1 nel percosse e riterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di pr VLA.bo-ci eo grado con la quale il ricorrente Ezio 121=1 COGNOME è stato riten responsabile anche del delitto di minaccia (capo 2);
rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazio l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia e ha dichiarato, conformement quanto si evince dalla scrittura privata di reciproca remissione di quer mezzo di procuratori speciali delle parti, che in data 11 marzo 2024 la pers offesa ha rimesso la querela, con contestuale accettazione da pa dell’imputato;
che la remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate;
che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accet intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine pe la presentazione dell’impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestent Rv. 268625);
che, pertanto, si deve far luogo all’annullamento della sente impugnata per sopravvenuta estinzione del reato;
che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da po a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spes · processuali.
Roma, 8 luglio 2024