Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9097 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 9097 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Trieste, dichiarando di non doversi procedere per la contravvenzione di cui all’art. 712 cod. pen., così riqualificato il capo perché estinta per sopravvenuta prescrizione, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale il ricorrente NOME era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento;
Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo, con il quale è stato dedotto che, in data luglio 2023, la persona offesa ha rimesso la querela, con contestuale accettazione della stessa da parte dell’imputato, come si evince da verbale redatto dai Carabinieri dell Stazione di Pordenone;
Considerato che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (tra le molte, Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625);
3.1. Rilevato che la remissione e l’accettazione sono state ritualmente effettuate e che, pertanto, si deve far luogo all’annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; ritenuto che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processual sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente