Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26909 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26909 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME COGNOME nato a Milano il 29/06/1974; avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati di cui ai capi Al e A2 estinti per intervenuta remissione di querela, dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso, con la restituzione degli atti alla Corte di appello di Milano per la sola determinazione della pena (capo B1).
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe – che, dichiarata l’improcedibilità per i reati di cui ai capi A3 ed A5, rimodulate le statuizioni civili relative, aveva rideterminato la pena per i reati di cui ai capi residui Al, A2 e B1 (satellite), posti in continuazione condannando l’imputato anche alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle restanti parti civili – deducendo:
1.1. Con il primo motivo di impugnazione, valorizzata la intervenuta, rituale, remissione di querela per i reati di cui ai capi Al e A2, il difensore insiste per i difetto di motivazione della sentenza impugnata che ha del tutto omesso di apprezzare la memoria difensiva con la quale si denunciava la eccessiva genericità delle imputazioni;
1.2. con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione della legge penale e la motivazione meramente apparente sulla dedotta mancanza dei documenti di cui si contesta l’appropriazione;
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce ancora mancanza di motivazione in ordine alla sollevata eccezione di legittimità costituzionale dell’articolo 649 cod. proc. pen., nella parte in cui tale disposizione non fa sortire effetti preclusivi anche al giudicato amministrativo sul fatto oggetto di contestazione e, dunque, il divieto di bis in idem in presenza di una sanzione disciplinare riportata per gli stessi fatti oggetto della contestazione penale. Tale preclusione processuale prevale sulla causa estintiva del reato per remissione di querela.
Deve preliminarmente darsi atto delle intervenute (18 e 19 marzo 2025) remissioni di querele ad opera dei querelanti (p. civ. COGNOME e COGNOME) e delle pedisseque accettazioni (31 marzo 2025) da parte dell’imputato, rispetto ai fatti contestati ai capi Al e A2 della imputazione. La procedura che dà luogo ad estinzione del reato per sua improcedibilità si era, pertanto, già compiuta prima dello spirare dei termini (19 aprile 2025) per proporre impugnazione.
2.1. Ciò posto, quanto ai reati di cui ai capi Al e A2; con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce genericamente (per tutti i capi sub A e sub B) la nullità della decisione per omessa valutazione della memoria (contenente doglianze processuali, eccessiva genericità delle imputazioni) tempestivamente depositata l’8 ottobre 2024. Deve sul punto ribadirsi che l’ipotizzata omessa valutazione della memoria difensiva depositata dalla parte non incide affatto sulla composizione e sul rispetto del contraddittorio o sull’esercizio del diritto di difesa, ma al più sulla motivazione del provvedimento, asseritamente omessa sul punto (Sez. 3, n.
36688 del 06/06/2019, COGNOME, Rv. 277667 – 01). Consegue che è onere della difesa indicare in che modo ed in quale misura la mancanza di valutazione abbia determinato un pregiudizio al percorso argomentativo della sentenza impugnata e, dunque, assuma carattere di decisività. Nella fattispecie, la difesa si è limitata a riprodurre i passaggi della memoria, che non sono stati richiamati nel testo sentenza impugnata, senza, tuttavia, nulla precisare in ordine alla decisività della omissione rispetto alla motivazione resa dai giudici di merito nella conformità verticale di giudizio. Di qui la rilevata inammissibilità del motivo, che in ogni caso non avrebbe potuto svolgere efficacia poziore rispetto alla sopravvenuta improcedibilità dei reati di cui ai capi Al e A2.
2.2. Del pari inammissibile (per evidente deficit di specificità) è il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce apparenza della motivazione sull’asserita mancata acquisizione dei documenti oggetto di indebita appropriazione, sulla base di considerazione generiche e, dunque, nell’assenza di un effettivo confronto con la decisione impugnata.
2.3. Analoghe considerazioni devono essere svolte rispetto al terzo motivo di ricorso. Ed invero, le ragioni della manifesta infondatezza della eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen., per eccessiva restrizione del suo perimetro di efficacia, in presenza di una precedente sanzione disciplinare, irrogata per gli stessi fatti, sono state rappresentate dalla Corte territoriale con evidente chiarezza, nel pieno rispetto della giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa motivazione a pag. 17 (l’arresto indicato in motivazione è stato poi seguito da: Sez. 2, n. 17496 del 16/04/2025, COGNOME, Rv. 288056 – 02; Sez. 6, n. 33856 del 23/05/2024, COGNOME, Rv. 286960 – 01; Sez. 3, n. 41720 del 04/07/2024, Bagni, Rv. 287137 – 01).
Stante il difetto di prova evidente della causa di proscioglimento nel merito della responsabilità per i fatti ascritti al ricorrente al capo A, sub 1 e sub 2, tenuto conto dei limiti alla deducibilità (rispetto al reato descritto al capo B1) dei vizi d motivazione in caso di conformità verticale delle pronunce di merito in ordine all’accertamento della responsabilità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 – 01; Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M. Rv. 283777 – 01; da ultimo, Sez. 2, n. 10289 del 28/01/2025, COGNOME, n.m.), deve essere dichiarata l’estinzione dei reati (capi Al e A2), per intervenuta remissione di querela, con conseguente annullamento -senza rinvio- della sentenza impugnata su detti capi.
3.1. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato divenuto procedibile a querela dell’offeso (art. 1, lett. b, d.lgs. n. 31 del 19/03/2024; in vigore dal 4 aprile 2024), che prevale su eventuali cause di inammissibilità,
preclude l’accertamento di responsabilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246
del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681 – 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326 – 01).
4. Quanto al capo Bl, si è già detto poco sopra della inammissibilità del ricorso, sul tema della penale responsabilità, per il delitto di truffa aggravata
contestato. Tuttavia, deve rilevarsi che detto reato costituiva un mero “satellite”
rispetto ai più gravi reati di appropriazione indebita contestati sub A, che estinti per sopravvenuta improcedibilità lasciano il reato satellite (B1) privo della base
sulla quale è stata edificata la piramide sanzionatoria. Fermo l’accertamento della responsabilità per il reato di cui al capo Bl, la sentenza impugnata va, pertanto,
annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per la determinazione della relativa pena.
4.1. Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese per i reati estinti per remissione di querela, che seguono pertanto la disciplina
normativamente prevista (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.), con la condanna dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4.2. Il tipo di decisione e le ragioni di diritto che la sostengono consentono la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi Al) ed A2), perché sono estinti per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore dei querelanti. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo B1). Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Così deciso il 20 giugno 2025.