Remissione di Querela: Come una Nuova Legge Annulla la Condanna per Truffa Telematica
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha annullato una condanna per truffa aggravata, evidenziando l’impatto decisivo delle modifiche legislative sui processi in corso. Il fulcro della decisione risiede nella reintroduzione della procedibilità a querela per la cosiddetta “truffa telematica”, che ha reso determinante la successiva remissione di querela da parte della persona offesa. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere come le riforme normative possano cambiare le sorti di un procedimento penale.
I Fatti del Caso
Un imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, comma 2 bis, del codice penale. La condotta contestata consisteva in una truffa perpetrata a distanza, utilizzando strumenti informatici che ostacolavano l’identificazione dell’autore. Avverso la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione.
L’Impatto della Nuova Normativa sulla Truffa Telematica e la Remissione di Querela
Mentre il ricorso era pendente, il quadro normativo è cambiato. Con la legge n. 90 del 2024, il legislatore ha introdotto una nuova circostanza aggravante specifica per la truffa, al comma 2-ter dell’art. 640 c.p. Questa nuova norma sanziona il fatto commesso “a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l’altrui individuazione”.
La Corte ha chiarito che questa nuova fattispecie, di fatto, ha “sottratto” la truffa telematica dalla più generica aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.), dandole una collocazione autonoma. La novità più rilevante, però, riguarda il regime di procedibilità: mentre per la truffa aggravata dalla minorata difesa “comune” resta la procedibilità d’ufficio, per la nuova ipotesi di truffa telematica il legislatore ha ripristinato la regola generale della necessità di una querela della persona offesa.
L’Applicazione Retroattiva della Norma Favorevole
Secondo il principio del favor rei, sancito dall’art. 2, comma quarto, del codice penale, le modifiche normative più favorevoli all’imputato si applicano anche ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore. La trasformazione del regime di procedibilità da d’ufficio a querela di parte rappresenta indubbiamente un trattamento più favorevole. Di conseguenza, questa nuova regola doveva essere applicata al caso in esame.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha rilevato che, nel corso del giudizio, la persona offesa aveva formalizzato la remissione di querela con un atto del 26 novembre 2024, e che il ricorrente l’aveva accettata il 4 dicembre successivo. Poiché la nuova legge rendeva necessaria la querela per procedere, la sua remissione ha prodotto l’effetto di estinguere il reato.
La Corte ha quindi affermato che, data la ritualità dell’atto abdicativo (la remissione) e la sua accettazione, non poteva che prendere atto dell’estinzione del reato. La sentenza impugnata doveva, pertanto, essere annullata senza rinvio.
Le Conclusioni
La decisione in commento è un chiaro esempio di come l’evoluzione normativa possa incidere direttamente sull’esito dei processi penali. L’introduzione di una specifica aggravante per la truffa telematica, accompagnata dal ritorno alla procedibilità a querela, ha reso la volontà della persona offesa nuovamente centrale in questa tipologia di reati. La remissione di querela, un atto che in precedenza sarebbe stato irrilevante per via della procedibilità d’ufficio, è diventata la chiave per l’annullamento della condanna. Questa sentenza ribadisce l’importanza per gli operatori del diritto di monitorare costantemente le riforme legislative, le cui conseguenze possono essere determinanti anche per i procedimenti già in fase avanzata.
Cosa succede a una condanna per truffa telematica se una nuova legge rende il reato procedibile solo a querela?
Se la nuova legge è più favorevole all’imputato, si applica retroattivamente. Se la vittima non ha mai sporto querela o, come in questo caso, la ritira con una remissione di querela accettata dall’imputato, la condanna viene annullata perché il reato si considera estinto.
Perché la truffa telematica è stata distinta dalla generica aggravante della minorata difesa?
La sentenza spiega che il legislatore ha voluto creare una categoria specifica per le frodi commesse a distanza con strumenti informatici che ostacolano l’identificazione, conferendole una considerazione autonoma e, soprattutto, ripristinando per questa specifica ipotesi la regola generale della procedibilità a querela.
Qual è l’effetto giuridico di una remissione di querela accettata dall’imputato?
Per i reati non procedibili d’ufficio, la remissione della querela, se validamente effettuata dalla persona offesa e accettata dall’imputato, causa l’estinzione del reato. Di conseguenza, il procedimento penale deve essere terminato con l’annullamento di un’eventuale condanna.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35111 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 35111 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila che ha confermato la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di truffa aggravat art. 640, comma 2 bis, cod.pen. ascrittogli in rubrica e il relativo trattamento sanzionat rilevato preliminarmente e con valenza assorbente che con l’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), della legge 28 giugno 2024 n, 90, pubblicata sulla G.U. il 2 luglio ed entrata in vig 17 luglio 2024, il legislatore è intervenuto sul secondo comma dell’art. 640 cod. p inserendo, con il n. 2-ter, una nuova l’aggravante del delitto di truffa (“se il fatto è com a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l’ individuazione”); che tale disposizione è rimasta invariata anche a seguito dell’entrat vigore del DL n. 48 del 2025 che ha invece eliminato il comma 2-bis per ricollocar l’aggravante della minorata difesa in un apposito comma; che il legislatore ha, in buon sostanza, enucleato dalla fattispecie descritta al n. 5 dell’art. 61 cod. pen. una ipotesi spe di “minorata difesa” individuata, per l’appunto, nella situazione del truffatore che contattare ed interloquire con la vittima, strumentalizzi il mezzo telematico per garantirsi posizione di vantaggio: in altri termini, ha “sottratto” dal 61 n. 5 cod. pen. l’ipotesi del telematica cui ha riservato una considerazione autonoma (in tal senso Sez. 2, n. 22257 del 09/05/2025, Rv. 288222 – 01);
considerato che detto intervento normativo mentre ha mantenuto il regime di procedibilità d’ufficio nel caso di truffa aggravata dalla minorata difesa “comune”, ha in ripristinato la regola generale della necessaria istanza punitiva della persona offesa per il della truffa aggravata ai sensi del n. 2-ter ovvero, per l’appunto, per la truffa c.d. “telem ritenuto che, nella specie, alla stregua del tenore della contestazione, si verte nell’ipo sanzionatoria prevista dal comma 2ter dell’art. 640 cod.pen.;
che la sopravvenuta procedibilità ad istanza di parte, producendo un effetto concretamente favorevole per l’imputato, deve essere ricondotta nell’ambito applicativo del Contl jcomma quarto cod.pen (tra molte, Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, Rv. 284749 – 01, Sez. 2, n. 12179 del 25/01/2023, Rv. 284825 – 01);
rilevato che, nel caso a giudizio, la p.o. ha formalizzato la remissione di querela con att del 26/11/2024, accettato il 4/12 seguente dal ricorrente; che, pertanto, stante la ritu dell’atto abdicativo, deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata pe essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela, con spese del procedimento a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 23 Settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Pres COGNOME nte