Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36169 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36169 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DESENZANO DEL GARDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 8 marzo 2024 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME in ordine al reato, a lui ascritto, di danneggiamento aggravato dal fatto di essere stato commesso su cose esposte alla pubblica fede, in quanto estinto a seguito del positivo esito della messa alla prova.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando du motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione alla question di legittimità costituzionale sollecitata dalla difesa riguardo alla perd procedibilità d’ufficio del delitto di danneggiamento avente ad oggetto b esposti alla pubblica fede, istanza ritenuta inammissibile dal giudice pe sollevata durante il periodo di sospensione del processo per messa al prova.
Con il secondo motivo deduceva mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle argomentazioni adottate dal giudice i relazione alla ritenuta inammissibilità della su richiamata questione legittimità costituzionale, avendo in particolare il giudice ritenuto, lato, che la detta questione era stata sollevata durante il peri sospensione del processo, e, dall’altro, avendo nondimeno fissato un udienza per discutere il rilievo difensivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva la Corte che, a mente dell’art. 1 comma 1 lett. b) del d. Igs. marzo 2024 n. 31, in vigore dal 4 aprile 2024, il reato danneggiamento su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede di cui all’art. 635, comma 1, n. 7) c pen. è ormai perseguibile a querela.
La consultazione degli atti consente di apprezzare che nel caso di spec la querela, a suo tempo regolarmente sporta dalla persona offesa, stata dalla medesima rimessa e la rimessione è stata ritualment accettata dall’imputato.
Le parti, peraltro, non hanno raggiunto un accordo in merito alle spes del procedimento, che pertanto, a mente dell’art. 340 comma 4 cod. proc. pen., sono a carico del querelato.
Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve, pertanto, es annullata senza rinvio, essendo il reato estinto per remissione querela; per l’effetto l’imputato deve essere condannato al pagament delle spese processuali, in assenza di un accordo fra le parti sul punto
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/06/2024