Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38565 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38565 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata ad Acqui Terme il DATA_NASCITA e COGNOME NOME, nato a Treviso il DATA_NASCITA;
rappresentati ed assistiti dall’AVV_NOTAIO – di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, emessa in data 21/03/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chies l’annullamento della sentenza senza rinvio per estinzione dei reati per sopravvenuta remissione di querela;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata in data 21/03/2025, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso, emessa in data 08/01/2024, di condanna di NOME COGNOME
e di NOME COGNOME per il reato di truffa aggravata commesso in Treviso il 16 e il 17 apr 2018.
Il difensore degli imputati propone ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza, affidandolo a tre motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) inosservanza dell’art. 546 cod. proc. pen. chiedendo di correggere, ai sensi dell’art. 130 cod proc. pen., l’errore materiale consistito nell’assegnare alla sentenza della Corte di Appello Venezia un numero di Reg. Sent. sbagliato, ossia il n. 1102/21 in luogo di quello corrett 1102/25, trattandosi di sentenza emessa in data 21/03/2025;
2.2 Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’ar 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 129 e 152 cod. proc. pen. e si chiede di dichiarare l’estinzione del reato contesta conseguente all’intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa in data 16/04/2025 e quindi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.
2.3. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’ 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per carenza della motivazione in relazion all’art. 131 bis cod. pen.: in particolare, si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’articolo citato, che la Corte territoriale ha motivato rilevando che la formava oggetto di un motivo nuovo e, come tale, inammissibile in quanto non enunciato nell’originale atto di appello. Sul punto, la difesa osserva che: la giurisprudenza di legittimi chiarito che la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. può essere rilevata d’ufficio dal giudice d’appello, essendo assimilabile alle altre cause di proscioglimento per le quali v obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, come previsto dall’articol 129 cod. proc. pen; nella specie, ricorrerebbero i presupposti per l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. poiché, come dato atto dalla stessa Corte di Appello, con il primo motivo di appello era stata richiesta l’assoluzione per mancanza di prove sufficienti in ordine alla penale responsabili si aggiunge che, ad oggi, risulta pure l’avvenuto risarcimento, a dimostrazione della resipiscenza degli imputati, potendo così ritenere di lieve entità il danno subito dalla persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso, avente carattere decisivo e assorbente delle altre due doglianz sollevate, è fondato e viene pertanto anticipato l’ordine di trattazione.
Dalla lettura degli atti allegati al ricorso, risulta che la persona offesa NOME COGNOME, 16/04/2025 dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Bazzano (BO), ha rimesso la querela nei confronti degli imputati e che questi ultimi hanno accettato la rimessione con dichiarazion datata 23/04/2025; risulta allegata altresì copia del bonifico dell’importo di euro 8.000,0 favore di NOME COGNOME, eseguito in data 10/04/2025 da parte di NOME COGNOME.
Ne deriva che, pacifica l’esistenza della remissione di querela da parte della persona offesa, oltre che della relativa accettazione, va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati.
In assenza di un diverso accordo tra le parti, le spese processuali vanno poste a carico degli imputati.
Per mero errore materiale – come indicato nel primo motivo di ricorso – è stato assegnato alla sentenza della Corte di Appello di Venezia un numero di Reg. Sent. sbagliato, ossia il n. 1102/21 in luogo di quello corretto 1102/25, trattandosi di sentenza emessa in data 21/03/2025; preso atto dell’errore materiale, viene disposta la correzione come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Corregge l’errore materiale esistente nell’epigrafe della sentenza impugnata, il cui numero di reg. è “1102/25” e non “1102/21”.
Così deciso in Roma, 18/09/2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente