Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41086 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 41086 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
L’impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha riformato escludendo l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 6, cod. pen. – la sentenza con la q il Tribunale di Milano, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME per il reato di furto.
Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
Il ricorrente deduce che la persona offesa, in pendenza del termine per proporre ricors per cassazione, ha rimesso la querela presentata nei suoi confronti e che la remissione è sta accettata.
Va rilevato che: in atti, vi sono sia la remissione della persona offesa che l’accetta dell’imputato; il reato risulta procedibile solo a querela di parte.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata per sopravvenuta estinzione del reato, atteso che «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurr processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la senten impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625).
In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione d querela.
Pone le spese del procedimento a carico del querelato.
Così deciso, il 27 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il P esiden