Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41441 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41441 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Trapani il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio in relazione al reato di truffa per sopravvenuta remissione di querela con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 6 marzo 2025 con cui la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza emessa, in data 4 marzo 2024, con la quale il Tribunale di Trapani, lo ha condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato continuato di cui agli artt. 640 (capo A), 483 (capo B) e 494 (capo C) cod. pen.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, chiede che venga dichiarato estinto il reato di truffa a seguito della sopravvenuta remissione di
querela da parte della persona offesa con contestuale accettazione dell’imputato, come da verbale d i remissione datato 17 luglio 2025.
Con il secondo motivo di ricorso, il COGNOME deduce l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui avrebbe ritenuto tempestiva la querela presentata dalla persona offesa in data 16 ottobre 2018, nonostante la stessa sia stata proposta oltre il termine previsto dalla legge.
In particolare, il ricorrente sostiene che la persona offesa avrebbe acquisito piena contezza della consumazione del reato di truffa in epoca anteriore rispetto alla data formalmente indicata nell’atto di querela con conseguente decorrenza anticipata del termine per la sua proposizione.
La difesa deduce, inoltre, l’inutilizzabilità della registrazione acquisita agli atti in ragione del mancato espletamento di una perizia trascrittiva ed eccepisce la sopravvenuta prescrizione dei reati contestati.
Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 640 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità in relazione al reato di truffa.
Si assume che la Corte territoriale avrebbe proceduto a una erronea valutazione del compendio probatorio, in particolare delle dichiarazioni rese dai testi della difesa NOME COGNOME e NOME COGNOME con riferimento alla dedotta mancata presentazione della CILA da parte dell’odierno ricorrente.
I giudici di appello avrebbero fondato la pronuncia di condanna esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, la quale ha riferito che il COGNOME avrebbe preteso compensi professionali per la presentazione di una CILA recante false attestazioni, senza tuttavia considerare che quest’ultimo non avrebbe mai formalmente disconosciuto la firma apposta sulla CILA del 5 ottobre 2018 e che tali dichiarazioni sarebbero state smentite da quanto riferito dal teste COGNOME, tecnico del Comune di Paceco.
Il ricorrente deduce, inoltre, che il reato di truffa non si sarebbe consumato per difetto di un’effettiva lesione patrimoniale in danno della persona offesa, anche in ragione del parziale rimborso delle somme corrisposte, e che, in ogni caso, la condotta ascritta difetterebbe dei necessari artifici e raggiri, con conseguente insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa.
Con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 4 83 e 494 cod. pen.
Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto integrato il delitto di falsità ideologica atteso che la persona offesa, NOME COGNOME, non avrebbe mai disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alla CILA del 25 ottobre 2018, che dovrebbe pertanto ritenersi valido ed efficace.
Deduce, altresì, l’insussistenza del reato di sostituzione di persona, assumendo che la condotta ascrittagli non avrebbe determinato alcuna induzione in errore di terzi né sarebbe configurabile una illegittima sostituzione della persona offesa, con conseguente erroneità della decisione impugnata anche sotto tale profilo.
Con il quinto motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62 -bis cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle ritenute circostanze aggravanti.
Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale, nel disattendere la richiesta difensiva, avrebbe omesso di valorizzare elementi significativi della vicenda concreta, quali la condotta tenuta dall’imputato e l’oggetto materiale del reato, che avrebbero dovuto indurre a una più incisiva mitigazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di impugnazione è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione ritualmente prodotta dalla difesa emerge che, in data 17 luglio 2025, la persona offesa, NOME COGNOME, ha validamente rimesso la querela proposta nei confronti del ricorrente e che tale remissione è stata espressamente accettata dal COGNOME, con conseguente perfezionamento della causa estintiva del reato di cui al capo A, unico procedibile a querela.
1.1. Non sussistendo altri motivi di proscioglimento che possano prevalere su di essa ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve pertanto disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 640 cod. pen. perché estinto per remissione di querela.
A tale declaratoria consegue la condanna del ricorrente ex art. 340 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento di remissione.
1.2. Non consegue invece alcuna revoca delle statuizioni civili in ragione della ricorrenza, accertata in via definitiva in questa sede, di altri reati perseguibili d’ufficio (capi B e C, ove pure, per entrambi, è stata riconosciuta l’aggravante teleologica rispetto al reato di truffa di cui al capo A ) per i quali pure è intervenuta la costituzione di parte civile ed in relazione ai quali è stata richiesta e pronunciata condanna generica al risarcimento (condanna che, pertanto, ha riguardato indistintamente tutte e tre le imputazioni) con quantificazione del loro ammontare che il giudice penale ha rimesso al giudice civile.
In tal senso, nessun effetto potendo spiegare a tali fini il contenuto del più ampio accordo liberatorio intervenuto tra le parti in sede di remissione di querela, ancorchè della contrazione della domanda civile conseguente all’avvenuta estinzione di uno dei reati causativi del danno (capo A) dovrà tuttavia tener conto il giudice civile in sede di liquidazione.
1.3. La sentenza deve, inoltre, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, affinché provveda alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio alla luce dell’intervenuta estinzione del reato di truffa , che in sede di merito, nell’ambito del riconosciuto vincolo della continuazione, era stato ritenuto come reato più grave.
Il secondo motivo è al contempo generico e manifestamente infondato.
2.1. A fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e immune da vizi logici o giuridici in ordine alla ritenuta tempestività della querela proposta dalla persona offesa, il ricorrente si limita a prospettare un asserito vizio di motivazione mediante deduzioni apodittiche e assertive, prive di una puntuale confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e, dunque, sfornite di un effettivo confronto critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità dei motivi allorquando le censure non risultino specificamente enunciate e argomentate in relazione alle ragioni di fatto o di diritto poste a base della decisione impugnata, risolvendosi in mere doglianze di stile o in una pedissequa riproposizione delle tesi difensive già disattese (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01).
Parimenti, il requisito della specificità dei motivi comporta l’onere, per il ricorrente, di indicare in modo chiaro e preciso gli elementi su cui si fondano le censure, così da consentire al giudice di legittimità l’esatta individuazione dei rilievi dedotti e l’esercizio del sindacato demandatogli (fra le altre vedi Sez. 6, n.
17372 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281112-01), onere cui non ha ottemperato il ricorrente nel caso oggetto di giudizio.
2.2. La doglianza con cui il COGNOME eccepisce la sopravvenuta prescrizione dei reati, oltre ad essere del tutto generica, è manifestamente infondata.
Va ricordato in premessa che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 288175-01).
Orbene, tenuto conto della data di consumazione dei reati di cui agli artt. 483 e 494 cod. pen. indicata nel capo di imputazione (5 ottobre 2018), delle pene edittalmente previste dal legislatore, degli eventi interruttivi verificatisi (termine massimo, un anno e sei mesi) e delle cause di sospensione dei termini prescrizionali intervenute (pari a complessivi anni uno, mesi cinque e giorni ventiquattro), la prescrizione dei reati di cui ai capi B) e C) si maturerà solo in data 27/09/2027.
Il periodo di sospensione della prescrizione testè indicato viene così calcolato:
-giorni sessanta per differimento dell’udienza dell’11 aprile 2022 all’11 luglio 2022 per legittimo impedimento del difensore (termine massimo calcolato in conformità a Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 26291301, dovendosi applicare in tal caso la disposizione di cui all’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251);
-mesi dieci e giorni tre, relativi al periodo compreso tra il 3 maggio 2024 (scadenza del termine ex art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di primo grado) ed il 6 marzo 2025 (data della pronuncia della sentenza di secondo grado), ex art. 159, comma 2, n. 1 cod. proc. pen. (disposizione introdotta dall’art. 1, comma 11, lett. b) della l. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore con riferimento ai fatti commessi dal 3 agosto 2017);
-mesi cinque e giorni ventuno, relativi al periodo compreso tra il 4 giugno 2025 (scadenza del termine ex art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di secondo grado) ed il 25 novembre 2025 (data della pronuncia della presente sentenza), ex art. 159, comma 2, n. 2 cod. proc. pen. (disposizione introdotta
dall’art. 1, comma 11, lett. b) della l. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore con riferimento ai fatti commessi dal 3 agosto 2017).
Il terzo motivo di ricorso resta assorbito dall’ accoglimento del primo motivo, non residuando spazi per un autonomo scrutinio delle doglianze prospettate.
Non ricorrono, infatti, le condizioni per una pronuncia immediata di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti evidenze tali da imporre, in modo manifesto, l’insussistenza del fatto, la sua non riferibilità all’imputato ovvero la sua non configurabilità come reato.
Il quarto motivo è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
Ciò premesso, deve essere rimarcato che la sentenza ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello ad affermare la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 483 e 494 cod. pen., a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l’atto di gravame (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza oggetto di ricorso).
4.1. In particolare, i giudici di appello, con percorso argomentativo immune da vizi di ordine logico o giuridico, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno evidenziato come il COGNOME, pur non avendo proceduto alla materiale contraffazione della sottoscrizione apposta sulla CILA prodotta in Comune mediante apposizione di una firma di propria mano, abbia illecitamente utilizzato una sottoscrizione autentica previamente rilasciata dalla persona offesa, riprodotta attraverso la fotocopiatura di modulistica già firmata.
La Corte di merito ha, quindi, correttamente ritenuto che tale modalità operativa non esclude la rilevanza penale della condotta, risultando la stessa pienamente idonea a integrare il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. ; il ricorrente, infatti, ha formato e presentato un atto pubblico ideologicamente falso, contenente attestazioni non rispondenti al vero, agendo con piena consapevolezza della difformità tra la realtà dei fatti e quanto dichiarato al
pubblico ufficiale, in violazione del dovere giuridico di veridicità tutelato dalla predetta norma incriminatrice.
Ne discende l’irrilevanza delle deduzioni difensive incentrate sulla mancata formale contestazione della sottoscrizione da parte della persona offesa. Quest’ultima, infatti, ha riferito che la CILA originariamente sottoscritta unitamente alla moglie non era mai stata presentata dal COGNOME e che, successivamente all’inizio dei lavori, era stata depositata presso il Comune una diversa CILA, recante contenuto alterato e riconducibile a una riproduzione indebita della sua firma, sicché il disconoscimento formale della sottoscrizione non assume rilievo decisivo ai fini della configurabilità del reato.
4.2. Con riferimento al delitto di sostituzione di persona, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato come il COGNOME, al fine di conseguire un ingiusto vantaggio, abbia presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata spendendo indebitamente il nome del COGNOME e apponendo la relativa falsa sottoscrizione secondo le modalità già descritte.
4.3. A fronte di tale motivazione, logica e coerente con le risultanze processuali, il ricorrente non ha svolto alcun effettivo confronto critico, limitandosi ad affermazioni, meramente assertive e prive di specifici richiami agli elementi probatori acquisiti, secondo cui la condotta ascritta non avrebbe determinato induzione in errore di terzi né integrato un’ipotesi di illegittima sostituzione della persona offesa.
La censura si risolve, pertanto, in una doglianza del tutto aspecifica, inidonea a scalfire l’impianto argomentativo della sentenza impugnata e, come tale, non scrutinabile in sede di legittimità.
Il quinto motivo è generico e non consentito in sede di legittimità.
Il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le ritenute aggravanti risulta, infatti, adeguatamente giustificato sulla base di un apparato argomentativo coerente e rispettoso dei canoni della razionalità, avendo la Corte territoriale puntualmente valorizzato la complessiva gravità della condotta e l’assenza di elementi di segno favorevole suscettibili di incidere in senso maggiormente mitigatorio sul trattamento sanzionatorio (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi con conseguente genericità della doglianza.
Tale apprezzamento si sottrae, peraltro, al sindacato di legittimità, dovendosi ribadire il consolidato principio secondo cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee costituisce espressione di un potere valutativo rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il quale, nel darne conto in motivazione, non è gravato dall’onere di una analitica e dettagliata esposizione
dei criteri seguiti, essendo sufficiente che emergano, anche in forma sintetica, le ragioni giustificative della scelta operata, purché non manifestamente illogiche o contraddittorie (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838-02).
Tutto ciò premesso d eve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 624, comma 2 , cod. proc. pen., l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di cui agli artt. 483 e 494 cod. pen., in considerazione del fatto che l’annullamento della sentenza è stato disposto esclusivamente in relazione al reato di truffa (estinto per remissione di querela) ed al trattamento sanzionatorio, conseguenzialmente da rideterminare in relazione ai residui reati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa perché estinto per remissione di querela. Rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Spese del procedimento di remissione a carico di COGNOME NOME. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità per i capi B) e C).
Così deciso, in data 25 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO Estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME