Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2839 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 2839 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOME impugna la sentenza in data 10/03/2023 della Corte di appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza in data 07/03/2021 del Tribunale di Vasto, che lo aveva condannato per il reato di truffa.
Deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 640 cod. pen.e vizio motivazione in relazione all’art. 640 cod. pen..
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica d fatto ai sensi dell’art. 641 cod. pen..
Successivamente è pervenuta remissione di querela esposta da COGNOME COGNOME in relazione al reato di truffa, ritualmente accettata dall’imputato, a mezzo di procurator speciale.
Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio in relazione alla truffa, perché i reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell’art. 152, cod.pen..
Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante.
La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata.
Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva.
Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela.
Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod.proc.pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 ottobre 2023
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Il Consigliere estensore
La Presidente