Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2597 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L.
137/2020.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 18/4/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 17/6/2021, che aveva condanNOME NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che in data 23/4/2023 interveniva la remissione della querela da parte della persona offesa; che detta remissione veniva inviata alla Corte territoriale con pec
del 12/4/2023 unitamente alle conclusioni scritte; che nella sentenza impugnata si dà atto dell’intervenuta remissione della querela; che, dunque, in maniera del tutto ingiustificata la Corte di appello ha ignorato detta circostanza, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Rileva che la sentenza impugnata si fonda su asserzioni illogiche e si snoda seguendo una motivazione lacunosa ed apparente; che, invero, si limita a indicare le fonti di prova, senza svolgere alcuna valutazione in ordine agli elementi costitutivi del reato; che, in ogni caso, la mancata consegna del bene pattuito integra unicamente una inadempienza contrattuale di natura squisitamente civilistica.
2.2 In data 5/1/2024 sono pervenute conclusioni scritte.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 Coglie, invero, nel segno il primo motivo. In particolare, sono versate in atti la copia della remissione della querela e la relativa accettazione, regolarmente trasmesse alla Corte territoriale prima che la causa fosse assunta in decisione, per cui i giudici di appello avrebbero dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Invero, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio, determina l’estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collega (Sezione 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301 – 01; Sezione 2, n. 37688 del 8/7/2014, COGNOME, Rv. 259989 – 01).
3.2 Il secondo motivo resta assorbito.
Il ricorrente va condanNOME al pagamento delle spese processuali dei gradi di merito.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali dei gradi di merito.
DEPOSITATO IN CANCELt SECONDA SEZIONE PEi eciso in Roma, il giorno 15 gennaio 2024.