Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27217 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27217 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Sant’ Elena (PD) il 14/07/1959
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia in data 13/11/2024
udita relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
lette le note conclusionali dell’avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME che ha chies l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 13/11/2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia del 09/11/2020 con la quale NOME è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa, con l’aggravante della recidiva qualificat
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo l’intervenuta
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estinzione del reato per remissione di querela dato che, nonostante la ritenuta recidiva ex ar 99, co. 4 c.p., il reato di truffa aggravato da tale circostanza ad effetto speciale, ai dell’art. 649 bis c.p., come modificato dal D.Igs. 150/2022, è ora procedibile a querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2.Ed invero, il reato di truffa ex art. 640 c.p., aggravato dalla circostanza ad effetto spe della recidiva qualificata, originariamente previsto nel codice come procedibile di ufficio divenuto, assieme ad altri, procedibile a querela della persona offesa per effetto del dAgs. n 150/2022, in vigore dal 30.12.2022 e vi sono in atti la remissione di querela da parte di COGNOME NOME e l’accettazione da parte dell’imputato.
Il d.lgs. 150/2022 ha mutato il regime di procedibilità della truffa aggravata escludendo procedibilità a querela solo per le ipotesi di truffa aggravata da circostanze aggravanti effetto speciale “diverse dalla recidiva”.
Si tratta di una previsione più favorevole al reo e che, ai sensi dell’art. 2 c.p., applicazione nel caso di specie avuto riguardo al fatto che il ricorso per cassazione è sta tempestivamente proposto al fine di far rilevare l’intervenuta causa di estinzione: Sez. Un., 24246 del 25/2/2004,COGNOME,Rv.227681 secondo cui «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per Cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto».
Tale dictum, peraltro, è stato ripreso dalle recenti Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, COGNOME Rv. 273551 che a pag. 18 della motivazione chiariscono che: “La affermazione prende le mosse da un inquadramento della remissione della querela non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragi della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristic essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare perseguibilità stessa del reato: con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell’art. 152, terzo comma, c.p., cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibile e uti ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività”.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Roma, 10 luglio 2025
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Il consigliere estensore
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NOME COGNOME
NOME,
Il presidente
NOME COGNOME