Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32686 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 32686 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite dell’ avvocato NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione GLYPH avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia indicata in epigrafe, con la quale era confermata quella pronunciata dal Tribunale di Padova in data 5 febbraio 2024 che aveva condannato il predetto alla pena di anni uno e giorni quindici di reclusione per i seguenti reati : a) reato di cui all’art. 13, comma d.lgs. 286/98 e successive modifiche, poiché, dopo essere stato espulso dal territorio nazionale con provvedimento del Prefetto di Verona del 16 luglio 2021, notificato il 17 luglio 2021, ed essere uscito dalla frontiera tramite espulsione in Ungheria il 4 ottobre 2021, rientrava nel territorio dello Stato senza autorizzazione; con la recidiva reiterata. Accertato in Padova il 23 dicembre 2023; b) reato di cui all’ar 612 cod. pen. perché, nel corso di una discussione con la propria ex moglie NOME COGNOME la minacciava di morte dicendole ‘Prima di tornare in Moldavia ti uccido’; con la recidiva reiterata. In Padova il 23 dicembre 2023.
Il Tribunale aveva riconosciuto la continuazione tra i due reati ed aveva inflitt all’imputato la pena complessiva di anni uno e giorni quindici di reclusione, così determinata: anni uno come pena base per il reato sub a), aumentata di quindici giorni per quello di cui alla lettera b).
A sostegno della propria impugnazione il ricorrente ha dedotto, in particolare, i seguenti motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod pen.
2.1. Con riferimento al reato di cui al capo a) l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la mancata allegazione agli atti del provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti.
2.2. Quanto al reato sub b) l’estinzione del reato per improcedibilità a seguito di remissione di querela da parte della persona offesa; con la impugnazione la difesa del ricorrente ha depositato anche la remissione della querela da parte della ex moglie in data 27 novembre 2024 e l’accettazione della medesima da parte dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Alla luce dell’intervenuta remissione della querela effettuata dalla persona offesa ed accettata dall’ odierno ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato a mente dell’art. 152 cod. pen. limitatamente alla imputazione di minacce sub b), con la conseguente eliminazione della relativa parte di pena pari a giorni quindici di reclusione e la rideterminazio della pena in anni uno di reclusione.
È, infatti, principio di diritto pacifico quello secondo cui la remissione querela, intervenuta in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l’estinzione del reato (che prevale su eventuali cause di inammissibilità) e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivament proposto (cfr., Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), travolgendo le statuizioni civili collegate al reato estinto.
Parimenti è pacifico che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata i quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr., Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275; conf., Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, COGNOME, Rv. 258670; Sez. 5, n. 21201 del 26/02/2009, COGNOME, Rv. 244635).
Il ricorso, invece, deve essere dichiarato inammissibile con riferimento al reato sub a) in considerazione della manifesta infondatezza delle relative censure.
Invero, la Corte territoriale – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha ritenuto dimostrato il reato contestato sotto il profilo oggetti soggettivo essendo risultato provato che il giorno 23 dicembre 2023 l’imputato aveva violato il divieto di reingresso nel territorio italiano nel termine indicato provvedimento di espulsione. Orbene, il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando il vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto al profilo della responsabilit
lamentando, in modo del tutto generico, la mancata allegazione del provvedimento di espulsione nonostante lo stesso risultasse dagli atti e fosse stato, comunque, già eseguito a suo tempo.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente al reato sub b) per intervenuta remissione di querela; il ricorso, invece, deve essere dichiarato inammissibile nel resto e la pena va rideterminata in anni uno di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di minacce perché estinto per intervenuta remissione di querela. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e ridetermina la pena in anni uno di reclusione.
Così deciso in Roma, 1’11 settembre 2025.