Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 971 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 971 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CASTELVETRANO il 26/03/1992
COGNOME NOME nato a SCIACCA il 06/11/1996
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME e COGNOME per il tramite del difensore, ricorrono, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10/11/2022, c ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 11, 56, 624 e 625, 1, n. 7 cod. pen. (fatto commesso in Castelvetrano il 10 dicembre 2018).
Con memoria depositata in Cancelleria tramite PEC in data 6 dicembre 2023, il difensore dei ricorrenti ha insistito per l’accoglimento del ricorso quantomeno in riferimen terzo motivo.
I ricorsi sono fondati limitatamente al terzo motivo.
Le doglianze articolate, infatti, sono inammissibili, tuttavia l’art. 2 del d.lgs. n 10 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha stabilito che il delitto di furto aggrav procedibile a querela di parte, salve le ipotesi di cui all’art. 624, comma 3, cod. pen.; per in ragione del rinnovato regime di procedibilità del reato contestato e della pregressa interve remissione di querela da parte dell’offesa, con accettazione della stessa da parte degli impu (come risulta dalla sentenza di primo grado, pag. 4, secondo capoverso, che ha dato atto dell remissione di querela effettuata all’udienza del 12 aprile 2021 da Como Giovanni, ritualment accettata), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
Tanto è imposto dal diritto vivente (la sentenza S.U. n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME richiama al riguardo la sentenza n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME), che, infatti, ha chia che «la remissione della querela, nel determinare l’estinzione del reato, prevale su eventu cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il sia stato tempestivamente proposto», evocando, a sostegno, il tradizionale inquadramento dogmatico della remissione della querela «non tanto come istituto sostanziale e per quest assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragione della sua cap di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presen solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità s reato: con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell’art. 152, terzo comma, cod. pen., e cioè fino alla cond irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in salvo il caso della inammissibilità per tardività» (così, Sez. U. n. 40150/2018, pagg. 17Sez. 5, n. 12773 del 14/02/2023, non massimata).
4. Rilevato che:
i ricorsi sottoposti a scrutinio sono stati tempestivamente depositati e non s evincibili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a fare emergere la p evidente dell’innocenza degli imputati, né, in generale, l’incontrovertibile insussistenza del si deve, dunque, far luogo all’annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato di cui all’art. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen., essendo stat remissione di querela e la conseguente accettazione, ritualmente effettuate;
-che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico de querelati, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione d querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 dicembre 2023.