Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8344 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8344 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il 04/04/1987
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale COGNOME che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata quanto al solo capo a) per intervenuta remissione di querela e la trasmissione degli atti al competente ufficio per rideterminare la pena quanto al solo capo b).
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME a mezzo di patrocinio abilitato, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui agli artt. 624,625 GLYPH 7 cod. pen. così riqualificata la
originaria contestazione di ricettazione – capo A) – e del reato di cui all’art. 55 comma 9 del Lgs. n. 231 del 2007 – capo B).
2.La difesa ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata per intervenuta remissione della querela per il reato di furto e la rideterminazione della pena nel residuo, di ufficio o trasmissione degli atti al giudice del merito.
3.Va dunque rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si deduce l’estinzione del reato sub a) per intervenuta remissione di querela, è fondato. L’entrata in vigore della c.d riforma Cartabia, come noto, ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto aggravato su cose esposte alla pubblica fede, rendendo il delitto procedibile a querela della persona offesa. Pertanto, assume rilevanza, allo stato, la remissione di querela formalizzata da NOME NOME in data 4 settembre 2024 presso la Stazione dei Carabinieri di Sassari, ritualmente accettata in pari data dal procuratore speciale dell’imputato, avvocato NOME COGNOME l’estinzione del reato, conseguente all’operatività della remissione di querela, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e che va rilevata e dichiarata dal giudice d legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681-01), deve essere sancita ove non sussistano, come nel caso in esame, i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 comma 2 cod. proc. pen., del resto nemmeno invocati con l’impugnazione (sez.5, n. 42260 del 06/10/2004, il P.M. in proc. Lena, Rv.230140).
4.La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, a riguardo della imputazione di cui al capo a) perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela mentre ne va disposto l’annullamento con rinvio con riferimento alla fattispecie individuata come satellite nell’ambito del reato continuato di cui al capo b), in assenza di specifiche censure eleva nel ricorso ad altro titolo, limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Ai sensi dell’art. 340 comma 4 cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo a) perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali, e annulla la stessa sentenza in riferimento al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d’appello d Cagliari per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso il 19 dicembre 2024