Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 687 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 687 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ERICE il 22/02/1998
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOMECOGNOME per il tramite del difensore, ricorre per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, pronunciata in data 16 aprile 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui all’art. 624 cod. pen. ( commesso in Buseto Palizzolo il 30 novembre 2017);
Con memoria in data 4 novembre 2024 il difensore del ricorrente ha evidenziato come, sebbene fossero intervenute nel corso del giudizio di appello remissione della querela da parte della persona offesa, NOMECOGNOME e contestuale accettazione da parte dell’imputato e i relativi atti fossero stati tempestivamente depositati – sia in formato telematico, con depos in data 27 dicembre 2023, sia in formato cartaceo in data 18 gennaio 2024 – in Cancelleria, la Corte di appello, ignorando peraltro le conclusioni in 15 aprile 2024, con le quali la dif dell’imputato aveva insistito per la dichiarazione di estinzione del reato, aveva confermato l condanna dell’imputato medesimo
3. Il ricorso è fondato.
Coglie nel segno la censura di cui al motivo di ricorso, perché correttamente evidenzia l’intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa e la contestuale accettazione da parte dell’imputato, come, appunto, emergente dalla dichiarazione di remissione di querela del 27 dicembre 2023.
Pertanto, in ragione della intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa, con accettazione della stessa da parte dell’imputato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela.
4. Rilevato, perciò, che:
il ricorso sottoposto a scrutinio è stato tempestivamente depositato e non sono evincibili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a fare emergere la prova evidente dell’innocenza dell’imputato, né, in generale, l’incontrovertibile insussistenza del fatto, si d dunque, far luogo all’annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato di cui all’art. 624 cod. pen., essendo state, la remissione di querela e la conseguent accettazione, ritualmente effettuate;
-che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dell’imputato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4 dicembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente