Remissione di querela: Quando un Accordo tra le Parti Annulla la Condanna
La remissione di querela rappresenta uno strumento procedurale di fondamentale importanza nel diritto penale, capace di estinguere un reato e, come vedremo in questo caso, di annullare una condanna già emessa nei gradi di merito. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, offrendo un chiaro esempio di come un accordo tra l’imputato e la persona offesa possa avere effetti risolutivi anche nelle fasi più avanzate del processo.
Il caso in esame riguarda un’accusa di appropriazione indebita, un reato per il quale la legge prevede la procedibilità solo a seguito di una querela da parte della vittima.
I Fatti del Caso
Un individuo era stato condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di appropriazione indebita, previsto dall’articolo 646 del codice penale. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per Cassazione.
Nelle sue motivazioni, il ricorrente lamentava inizialmente vizi procedurali legati alla validità della querela. Tuttavia, un evento successivo si è rivelato decisivo per l’esito del processo: in una data successiva alla sentenza d’appello, la persona offesa ha formalmente ritirato la querela sporta nei confronti dell’imputato. Nello stesso giorno, l’imputato, tramite il suo procuratore speciale, ha formalmente accettato tale remissione.
L’Impatto Decisivo della Remissione di Querela
L’istituto della remissione di querela è la chiave di volta di questa vicenda. Per reati come l’appropriazione indebita, definiti ‘procedibili a querela di parte’, l’azione penale non può essere avviata d’ufficio dallo Stato, ma necessita dell’impulso della persona offesa. Allo stesso modo, la volontà della vittima di ritirare tale querela, se accettata dall’imputato, ha l’effetto di estinguere il reato.
La documentazione prodotta dalla difesa in Cassazione ha dimostrato in modo inequivocabile l’avvenuta remissione e la contestuale accettazione. Questo accordo tra le parti ha quindi determinato la cessazione della materia del contendere dal punto di vista penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, preso atto della documentazione, non ha potuto fare altro che applicare i principi consolidati in materia. Poiché il reato di appropriazione indebita è estinto per effetto della remissione della querela, la condanna inflitta nei precedenti gradi di giudizio perdeva ogni fondamento.
La Corte ha quindi disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Questa formula significa che la decisione è definitiva e il processo si conclude senza la necessità di un nuovo giudizio d’appello.
Le Motivazioni
Il ragionamento giuridico della Corte è stato lineare. Il reato in questione è procedibile a querela. La remissione della querela, seguita dall’accettazione del querelato, costituisce una causa di estinzione del reato. Non essendo emersi elementi per un proscioglimento nel merito più favorevole all’imputato (come previsto dall’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale), l’unica conseguenza possibile era dichiarare l’estinzione del reato. A tale pronuncia, per legge, consegue la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, come stabilito dall’art. 340 c.p.p.
Le Conclusioni
Questa sentenza evidenzia l’importanza della volontà delle parti nei reati procedibili a querela. Dimostra che, anche dopo una doppia condanna di merito, la risoluzione del conflitto tra l’autore del reato e la vittima può portare all’estinzione completa del procedimento penale. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questo caso è un monito sull’importanza di esplorare percorsi conciliativi, i cui effetti possono essere decisivi fino all’ultimo grado di giudizio.
Cosa succede se la vittima di appropriazione indebita ritira la querela?
Se la vittima ritira la querela (remissione) e l’imputato accetta, il reato si estingue. Di conseguenza, il procedimento penale si conclude e qualsiasi eventuale condanna precedente viene annullata.
È possibile annullare una condanna già confermata in Appello?
Sì, la sentenza dimostra che se interviene una causa di estinzione del reato, come la remissione della querela, la Corte di Cassazione può annullare la condanna anche se questa è stata confermata in Appello.
In caso di estinzione del reato per remissione di querela, chi paga le spese del processo?
Secondo la decisione della Corte, basata sull’articolo 340 del codice di procedura penale, le spese processuali vengono poste a carico dell’imputato (il querelato che ha accettato la remissione).
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46861 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 46861 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 30/10/1998
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
DI COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona, in data 19 febbraio 2024, ha confermato la sentenza emessa in data 15 febbraio 2022, con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno l’ha condannato per il reato di cui all’art 646 cod. pen.
Il ricorrente lamenta violazione dell’art. 337 cod. pen. stante la mancanza di valida querela ed in subordine chiede non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente ha permesso di accertare che, in data 30 maggio 2024, la persona offesa NOME COGNOME ha rimesso la querela sporta nei confronti del COGNOME e che, in pari data, il procuratore speciale dell’imputato ha accettato detta remissione di querela.
Di conseguenza il reato di appropriazione indebita, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato. Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela. A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 340 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 12 novembre 2024.