Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20140 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20140 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Paderno Dugnano il 21/04/1973
avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20 novembre 2024 con la quale la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza emessa, in data 07 luglio 2023, con cui il Tribunale di Monza, l’ha condannata alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa in relazione al reato continuato di truffa ed appropriazione indebita.
La ricorrente, preliminarmente, chiede che il reato contestato venga dichiarato estinto per avvenuta remissione di querela e conseguente accettazione della remissione da parte dell’imputata.
Con il primo motivo di impugnazione, si lamenta violazione dell’art. 415bis cod. proc. pen. conseguente alla nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari in quanto effettuata presso il difensore domiciliatario senza tenere conto della revoca e contestuale nomina di un nuovo difensore di fiducia.
Con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, si deduce inosservanza degli artt. 195 e 507 cod. proc. pen., violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità della ricorrente.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato il motivo di appello con cui veniva eccepita la violazione degli artt. 195 e 507 cod. proc. pen. conseguente al rigetto, da parte del Tribunale, della richiesta di escussione dei testi NOME COGNOME e NOME COGNOME in quanto non necessaria ai fini del decidere.
A giudizio della difesa, tali escussioni erano, invece, assolutamente fondamentali ai fini dell’accertamento della penale responsabilità, diversamente da quanto affermato dai giudici di merito con percorso argomentativo apodittico e manifestamente illogico.
La ricorrente ha, infine, lamentato la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio in considerazione del fatto che la ricostruzione fattuale posta a fondamento delle sentenze di condanna sarebbe stata “operata secondo una interpretazione polarizzata delle prove dibattimentali senza tener conto di una fondamentale prova a discarico” (vedi pag. 19 del ricorso).
Con il quarto motivo di impugnazione, si deduce violazione dell’art. 133 cod. pen nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il difensore del ricorrente, in data 27 marzo 2025, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La documentazione prodotta dalla difesa della ricorrente ha permesso di accertare che, in data 03 febbraio 2025, le persone offese NOME
COGNOME e NOME COGNOME hanno rimesso la querela sporta nei confronti della COGNOME e che, in pari data, l’imputata ha accettato detta remissione di
querela.
Di conseguenza, il contestato reato continuato di cui agli artt. 646, 61 n. 7 e
640 cod. pen., procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato.
Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per essere il reato continuato di cui al capo di imputazione
estinto per intervenuta remissione della querela, con conseguente assorbimento degli altri motivi di ricorso.
All’estinzione del reato consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 340 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 2 aprile 2025