Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2353 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2353 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GORO il 29/06/1945
avverso la sentenza del 05/12/2023 del TRIBUNALE di Ferrara
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Sost Procuratore generale, COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’Avv. NOME COGNOME per il ricorrente, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per remissione di querela.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata deliberata il 5 dicembre 2023 dal Giudice monocratico del Tribunale di Ferrara, che ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, dal locale Giudice di pace a NOME COGNOME condannato in primo grado per il reato di diffamazione ai danni di NOME COGNOME
La diffamazione consiste nell’aver riferito ai giornalisti della trasmissione televisiva “le Iene” NOME COGNOME e NOME COGNOME nel corso di un’intervista audio e videoripresa all’insaputa dell’imputato e che era stata poi trasmessa, intervista avente ad oggetto l’omicidio irrisolto di NOME COGNOME che NOME COGNOME «è stato lui a portare la droga a Goro» e lasciando intendere un suo coinvolgimento nel delitto.
L’imputato ha presentato ricorso, a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 595 cod. pen.
Sostiene il ricorrente che i giornalisti de “Le Iene” erano già al corrente del coinvolgimento nel mondo degli stupefacenti di Turola – come riferito in dibattimento – donde non vi sarebbe la necessaria concretezza del pericolo di offesa dell’altrui reputazione, che non può aversi quando ii destinatario dell’informazione offensiva ne sia già al corrente.
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 51 e 595 cod. pen. e illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica – estensibile anche a chi fornisca al giornalista l’informazione poi divulgata – e sottolinea, in particolare, la verità della notizia, perché la parte civile era stata coinvolta, negli anni in cui si colloca l’omicidio, in procedimenti penali nei quali le era stata applicata la misura cautelare e nei quali era stata condannata in via definitiva; inoltre, quanto alla continenza ed alla pertinenza, il ricorrente sottolinea che l’espressione attribuita all’imputato non è caratterizzata da toni infamanti o gratuiti ed è pertinente al tema della discussione, vale a dire la ricerca di informazioni sull’omicidio.
La motivazione – sostiene infine il ricorrente – sarebbe contraddittoria laddove il Tribunale ha ritenuto che la frase attribuita all’imputato fosse generica e allusiva e idonea a ledere la reputazione della persona offesa ma, nel contempo, ha sostenuto che l’utilizzo e la diffusione di quella frase da parte dei giornalisti costituisse legittimo esercizio del diritto di critica.
2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto alla condanna al risarcimento del danno perché, secondo quanto riferito dai giornalisti che lo intervistarono, COGNOME non poteva percepire che la conversazione era stata registrata in quanto microfono e telecamera erano occultati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché, nelle more della celebrazione dell’odierna udienza, il difensore dell’imputato ha depositato telematicamente copia del verbale con cui la persona offesa, il 2 agosto 2024, ha rimesso la querela dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Goro; nella memoria difensiva l’Avv. COGNOME procuratore speciale dell’imputato per accettare la remissione, ha invocato l’estinzione del reato per remissione della querela e il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
A norma dell’art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen., la spese del procedimento vanno poste a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 16/10/2024