Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30165 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 30165 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BUSTO ARSIZIO il 07/10/1986
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che il primo motivo è fondato, atteso che, dopo l’emissione, il 17
dicembre 2024, all’esito del giudizio di rinvio, della sentenza di appello, con la quale NOME COGNOME è stato condannato per il reato di furto aggravato ai sensi
dell’art. 61, nn. 7) e 11) cod. pen., la parte offesa, NOME COGNOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE ha •rimesso, il 24
gennaio 2025, la querela presentata, nei confronti di COGNOME ed in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento penale, in data 8 gennaio 2019 e che
l’imputato, il 27 gennaio 2025, ha ritualmente accettato la remissione;
che il reato oggetto di addebito è, ai sensi dell’art. 624, terzo comma, cod.
pen., procedibile a querela di parte, non ricorrendo alcuna delle ipotesi, ivi espressamente indicate, che lo rendono procedibile d’ufficio;
che. ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole, «La remissione di querela, intervenuta in pendenza
del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681 – 01; in proposito, cfr. anche Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, Ciociano, Rv. 285103 – 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv.281326 – 01);
che, nel caso di specie, il ricorso risulta tempestivo;
che la segnalata circostanza impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08/05/2025.