Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23302 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23302 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che il ricorrente ha allegato l’intervenuta remissione di querela c
rituale accettazione;
ritenuto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per
essere il reato estinto per remissione di querela, essendo versate in atti la della remissione della querela e la relativa accettazione. Invero, la remissio
querela, intervenuta nel corso del giudizio, determina l’estinzione del reato an in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento d
statuizioni civili collegate (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301 – 01;
2, n. 37688 del 8/7/2014, COGNOME, Rv. 259989 – 01).
osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico del
querelato, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto p remissione di querela.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025.