Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17330 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 17330 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 09/02/1968
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
56-850/2025
RITENUTO IN FATTO E IN CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta
l’insussistenza dell’elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato di truffa è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni
già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
rilevato tuttavia che con memoria ed allegati in data 6 aprile 2025, il difensore
e procuratore speciale del ricorrente ha chiesto dichiararsi improcedibile il reato contestato per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata, come da
allegati alla memoria;
ritenuto pertanto che il reato per cui è stato proposto ricorso è estinto per
intervenuta remissione di querela e che l’estinzione per improcedibilità del reato può esser dichiarata anche in presenza di ricorso inammissibile. La remissione di
querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di
inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 aprile 2025.