Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44622 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44622 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MASSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 del TRIBUNALE di MASSA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela;
udito il difensore presente, avvocato NOME COGNOME del foro di MASSA, che, associandosi alle conclusioni del P.G., ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 10 febbraio 2023, il Tribunale di Massa, giudicando in sede di appello, ha riformato quanto al trattamento sanzioNOMErio la sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Carrara il 16 marzo 2021 confermandola quanto all’affermazione della responsabilità penale e civile di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 590 cod. pen. commesso il 24 febbraio 2019 in danno del pedone NOME COGNOME (costituitosi parte civile in giudizio). Secondo l’ipotesi accusatoria, procedendo in bicicletta in una strada interdetta alla circolazione, COGNOME aveva urtato COGNOME facendolo cadere a terra e provocandogli lesioni giudicate guaribili in 21 giorni.
Il Tribunale ha indicato in novanta giorni il termine per il deposito dell motivazione e il 26 giugno 2023 il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Il ricorrente deduce: col primo motivo, violazione di legge per errori nella valutazione della prova; col secondo motivo, l’intervenuta estinzione del reato conseguente alla remissione della querela e all’accettazione di tale remissione.
Si deve dare atto che, come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente, il 15 giugno 2023, COGNOME NOME, persona offesa dal reato e parte civile costituita, ha rimesso la querela sporta in data 14 maggio 2019 nei confronti dell’imputato. Quest’ultimo ha accettato la remissione il 20 giugno 2023.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione. Si è anche precisato che, «nell’ammissibilità del ricorso, la remissione della querela estingue il reato» (Sez. 4, n. 49.226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625).
Il reato oggetto del procedimento è procedibile a querela di parte e, pertanto, è estinto ex art.152 cod. pen. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali devono essere poste a carico del querelato, odierno ricorrente.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 12 ottobre 2023
GLYPH
Il Consiglier estensore
Il Presid nte