Remissione di Querela: Come Annullare una Condanna anche in Cassazione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 28887/2024) offre un importante chiarimento su un istituto fondamentale del diritto processuale penale: la remissione di querela. Questo caso dimostra come tale atto possa determinare l’estinzione del reato e l’annullamento di una condanna, anche quando interviene dopo la sentenza di appello. Analizziamo insieme i dettagli di questa vicenda e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dal Tribunale alla Cassazione
La vicenda processuale ha inizio con una condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) emessa dal Tribunale di Modena. Successivamente, la Corte d’Appello di Bologna, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha riqualificato il fatto in furto aggravato (artt. 624 e 625 n. 2 c.p.).
Contro questa seconda decisione, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione. Tuttavia, il motivo del ricorso non riguardava il merito della condanna, bensì un evento accaduto dopo la pronuncia della Corte d’Appello: l’intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa, ritualmente accettata dall’imputato.
La Remissione di Querela come Unico Motivo di Ricorso
Il punto cruciale della questione era stabilire se un ricorso per cassazione fosse ammissibile quando il suo unico scopo è quello di introdurre nel processo un atto di remissione di querela formalizzato dopo la sentenza di secondo grado, ma prima della scadenza del termine per l’impugnazione.
La difesa ha sostenuto l’ammissibilità di tale ricorso, basandosi su un consolidato principio di diritto che permette di far valere cause di estinzione del reato sopravvenute, anche in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente la tesi difensiva. Richiamando un proprio precedente (sentenza n. 49226/2016), ha ribadito che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di far valere la remissione di querela, purché questa sia intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per presentare l’impugnazione.
I giudici hanno verificato che la remissione e la relativa accettazione erano state formalizzate correttamente presso una Stazione dei Carabinieri in data 12 febbraio 2024. Avendo accertato la validità dell’atto, la Corte ha preso atto della sopravvenuta causa di estinzione del reato. Di conseguenza, non è stato necessario esaminare nel merito la precedente condanna.
Le Conclusioni
La decisione finale della Corte di Cassazione è stata di “annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela”. Questo significa che la condanna emessa dalla Corte d’Appello è stata cancellata in modo definitivo. Per quanto riguarda le spese processuali, in assenza di un diverso accordo tra le parti (deroga pattizia), la Corte ha stabilito che queste debbano essere poste a carico del querelato, come previsto dalla legge (art. 340 c.p.p.). Questa pronuncia conferma la potenza dell’istituto della remissione di querela come strumento per definire un procedimento penale in qualsiasi stato e grado, a patto che siano rispettate le tempistiche e le formalità previste dalla legge.
È possibile presentare ricorso in Cassazione solo per far valere una remissione di querela avvenuta dopo la sentenza d’appello?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il ricorso è ammissibile anche se proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, a condizione che questa sia intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per presentare il ricorso stesso.
Qual è l’effetto di una remissione di querela valida su una sentenza di condanna?
L’effetto è l’estinzione del reato. Come deciso in questo caso, ciò comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, che viene quindi cancellata in modo definitivo.
Chi paga le spese processuali quando un reato si estingue per remissione di querela?
Secondo la sentenza, in mancanza di un diverso accordo tra le parti, le spese del procedimento sono poste a carico del querelato, ossia della persona che ha beneficiato della remissione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28887 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 28887 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna del Tribunale di Modena nei confronti di NOME COGNOME riqualificando l’originaria imputazione di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen. nella ipotesi di cui agli artt.624,625 n.2 cod. pen.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo con il quale è stata dedotta l’estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.
Ritenuto che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625).
Considerato che che la remissione e l’accettazione sono state ritualmente effettuate (in data 12 febbraio 2024 presso la Stazione dei CC. Di San Bonifacio) e che, pertanto, si deve far luogo all’annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato.
Considerato che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato.
Così deciso il 3 luglio 2024
Il consioliere estensore
Il Presidente