Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38166 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38166 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte d’appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 14/04/2025, confermava la sentenza del Tribunale di Frosinone del 12/09/2024, appellata da NOME COGNOME, con cui l’imputato veniva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 61, primo comma, nn. 7 e 11, e 646 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle aggravanti, condanNOME alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile, con assegnazione di provvisionale pari ad euro 3.000.
Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputato, AVV_NOTAIO, a rticolando due motivi.
2.1. Con primo motivo il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al disposto di cui all’art. 124, comma 1, cod . pen., censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la tempestività della querela posticipando il termine per la proposizione; di contro, rileva il ricorrente, riproponendo le argomentazioni portate in appello e disattese dai giudici dell’ impugnazione, come unico valido contratto, siccome sottoscritto da entrambe le parti, fosse quello datato 12 maggio 2020, che prevedeva la restituzione del veicolo, oggetto di noleggio a breve termine, alla data del 31 maggio 2020, di talché era a quest’ultima data che doveva aversi riguardo per valutare la tempestività della querela, senza che fossero necess arie, per l’interversione del possesso, ulteriori richieste di restituzione.
2.2. Con secondo motivo il ricorrente deduce essere intervenute, in data 18/06/2025, remissione di querela e relativa accettazione ed insta, pertanto, per l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza.
In data 9 ottobre 2025 sono state depositate dal difensore, AVV_NOTAIO, note scritte in replica alla requisitoria del AVV_NOTAIO Generale, con cui si insiste per l’ammissibilità del ricorso e si insta per l’annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente al secondo motivo.
Anzitutto, quanto al primo motivo, ritiene questa Corte la permanenza dell’interesse alla deduzione del vizio di violazione di legge per ottenere la declaratoria di improcedibilità dell’azione penale per difetto di tempestiva querela, pur a fronte della sopravvenienza di una causa di estinzione del reato, quale la remissione della querela.
2.1. Al riguardo, deve rammentarsi come la facoltà di attivare e coltivare i procedimenti di impugnazione sia subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale «l’eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso» (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 275953 – 01; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269 – 01; Sez. 3, n. 5509 del 04/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278669 – 02, che ha precisato altresì che la valutazione dell’interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l’eliminazione del provvedimento impugNOME, una situazione pratica più favorevole per l’impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata).
Con la pronuncia a Sezioni Unite n. 2451 del 27/09/2007, dep. 2008, Magera, Rv. 238195 – 01, è stato poi evidenziato come gli effetti liberatori per l’imputato siano stati ordinatamente posti in progressione ridotta nell’art. 129 cod. proc. pen. A tale pronuncia ha fatto poi seguito una giurisprudenza consolidata nel senso che la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela prevale su quella determinata dall’estinzione del reato, giacché la mancanza di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto (Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, COGNOME, Rv. 245163 – 01; Sez. 2, n. 45160 del 22/10/2015, COGNOME, Rv. 265098-01; Sez. 5, n. 4746 del 12/02/1996, COGNOME, Rv. 204841 01; Sez. 4, n. 9300 del 20/03/1986, COGNOME, Rv. 173721 – 01).
2.2. Va, dunque, ritenuto sussistere l’interesse dell’imputato a ricorrere, in quanto l’operatività di una causa estintiva presuppone il necessario accertamento della sussistenza del reato contestato, come si evince dalla stessa formulazione dell’art. 129 cod. proc. pen., per cui le cause di proscioglimento nel merito con formula liberatoria e le cause di improcedibilità dell’azione penale prevalgono sulle cause di estinzione del reato (cfr., Sez. 4, n. 2577 del 09/01/2024, Longo, Rv. 285700 – 01; Sez. 2, n. 8400 del 17/06/1992, COGNOME, Rv. 191818 – 01; Sez. 1, n. 7401 del 19/04/1982, COGNOME, Rv. 154773 – 01).
Nel caso di specie, poi, una declaratoria di improcedibilità per difetto di (tempestiva) querela produrrebbe, anche in concreto, una situazione pratica più favorevole per l’imputato, non conseguendo ad essa, diversamente che in caso di dichiarazione di estinzione del reato per remissione di querela, alcuna statuizione a suo carico in punto di spese processuali.
3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso risulta aspecifico, poiché non si confronta con la motivazione della sentenza, e, benché rubricato come violazione ed erronea applicazione di legge penale, porta censure sulla ricostruzione in fatto operata dalla Corte di appello, in questa sede incensurabile siccome sostenuta da motivazione compiuta, coerente e logica (vds. pagg. 2 e 3 della sentenza, laddove la Corte motiva circa la sussistenza e la piena efficacia delle proroghe del primo accordo negoziale, avente ad oggetto il veicolo concesso a noleggio, con conseguente superamento della scadenza del contratto originariamente fissata al 31 maggio 2020).
Fondato risulta invece il secondo motivo e va pertanto rilevata l’ estinzione del reato, essendo intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione, per come risultante dal verbale redatto in data 18 giugno 2025 innanzi alla Stazione dei Carabinieri di Ferentino, sottoscritto dai difensori, muniti di procura speciale, di NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante della parte offesa, RAGIONE_SOCIALE, e di NOME COGNOME.
Deve al riguardo osservarsi come il reato risulti procedibile a querela, anche se aggravato a norma dell’art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen., essendo richiesta, per la procedibilità d’ufficio, a i sensi dell’art. 649 -bis cod. pen., la ricorrenza di ulteriori circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, o che la persona offesa sia incapace per età o per infermità.
Va quindi disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata , ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a) , cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., non risultando che le parti abbiano diversamente convenuto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 30/10/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME