Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35737 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 35737 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTAPPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa il 20 dicembre 2023 la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 28 aprile 2023 da Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Torino, concedeva a COGNOME NOME il beneficio di cui all’art. 175 cod. pen. e confermava nel resto la statuizione condannatoria, relativa ai contestati reati di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 11) e 646 cod. pen.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva che l’azione penale era improcedibile, trattandosi nella specie di reato perseguibile a querela ed essendo intervenuta, successivamente all’emissione della sentenza di appello e in
pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, remissione di querela, ritualmente accettata dal COGNOME.
Con il secondo motivo deduceva violazione di legge in relaziona all’art. 64 cod. pen., osservando che i giudici di merito avevano ritenuto di applicare nel caso di specie la pena nel minimo edittale, determinata erroneamente in anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, considerato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 46 del 2 marzo 2024, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 646 cod. pen. nella parte prevedeva la pena della reclusione “da due a cinque anni”, anziché “fino a cinque anni”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reato di cui all’art. 646 cod. pen. aggravato dalla circostanza di all’art. 61 n. 11) cod. pen. è perseguibile a querela (l’origin previsione relativa alla perseguibilità d’ufficio della detta ipo aggravata del reato di appropriazione indebita, contenuta nell’art. 64 comma 3 cod. pen., è stata abrogata dall’art. 10 del d. Igs. 10 apri 2018 n 36).
La consultazione degli atti consente di apprezzare che in effetti la part offesa RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pr tempore NOME, con dichiarazione resa in data 19 marzo 2024 ha rimesso la querela e l’imputato, con dichiarazione resa il 27 marzo 2024, ha accettato tale remissione.
Rimanendo assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, essendo i reati contestati esti per remissione di querela.
A mente dell’art. 340 comma 4 cod. proc. pen., in assenza di un accordo in senso diverso, le spese del procedimento sono a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti pe remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/06/2024