Remissione di Querela: Quando Pone Fine al Processo Penale
La remissione di querela rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale, capace di determinare l’estinzione del reato e, di conseguenza, la chiusura definitiva di un procedimento. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato questo principio, annullando senza rinvio una condanna per truffa proprio a seguito della rinuncia all’azione penale da parte della persona offesa. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale, emessa dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, aveva presentato ricorso per Cassazione contro tale decisione. Tuttavia, mentre il giudizio di legittimità era pendente, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: il querelante, ovvero la vittima del reato, ha formalmente ritirato la propria istanza punitiva. La dichiarazione di remissione è stata resa presso una stazione dei Carabinieri e, successivamente, è stata ritualmente accettata dal procuratore speciale dell’imputato.
La Decisione della Cassazione e la Remissione di Querela
Di fronte a questo nuovo scenario, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà delle parti. L’intervento della remissione di querela, accettata dall’imputato, ha integrato una causa di estinzione del reato ai sensi dell’articolo 152 del codice penale. Questo articolo stabilisce che, nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato. La truffa, nella sua forma base, è appunto un reato procedibile a querela di parte.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione della Suprema Corte è puramente processuale e sostanziale al tempo stesso. L’istituto della remissione di querela si fonda sulla disponibilità dell’azione penale per determinati reati considerati di minor allarme sociale, per i quali lo Stato subordina l’esercizio della potestà punitiva alla volontà della persona offesa. Quando il querelante decide di rimettere la querela e il querelato accetta tale remissione (l’accettazione è necessaria per evitare che la remissione venga usata come strumento per sottrarsi a un processo da cui si potrebbe uscire assolti con formula piena), il presupposto stesso per la prosecuzione del giudizio viene meno.
La Corte, pertanto, non entra nel merito delle accuse, ma si limita a certificare l’avvenuta estinzione del reato. La conseguenza inevitabile è l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna impugnata. La formula “senza rinvio” significa che la vicenda processuale si chiude qui, definitivamente, senza bisogno di un ulteriore passaggio in Corte d’Appello. La Corte ha inoltre statuito, in conformità alla legge, che le spese processuali debbano essere poste a carico dell’imputato (querelato), in assenza di un diverso accordo tra le parti.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce l’importanza e l’efficacia della remissione di querela come strumento deflattivo del contenzioso penale. Dimostra come la volontà conciliativa delle parti possa prevalere sull’iter giudiziario, anche dopo una sentenza di condanna nei gradi di merito. Per l’imputato, sebbene comporti il pagamento delle spese processuali, questa via offre la possibilità di chiudere definitivamente la propria posizione senza attendere l’esito incerto di un ulteriore grado di giudizio. Per la persona offesa, rappresenta il recupero della piena disponibilità del proprio interesse, potendo decidere autonomamente di porre fine alla vicenda penale, magari a fronte di un avvenuto risarcimento del danno o di una pacificazione.
Cosa succede se la vittima di un reato ritira la querela?
Se la vittima ritira la querela (remissione) e l’imputato la accetta, il reato si estingue. Di conseguenza, il procedimento penale si conclude e qualsiasi eventuale sentenza di condanna precedente viene annullata, come stabilito nel caso di specie.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la condanna senza un nuovo processo?
La Corte ha annullato la sentenza senza rinvio (cioè senza rimandare il caso a un altro giudice) perché l’estinzione del reato per remissione di querela è una causa che risolve la questione in modo definitivo, rendendo superfluo un ulteriore giudizio di merito.
Chi paga le spese processuali in caso di remissione della querela?
Salvo diverso accordo tra le parti, la legge prevede che le spese del procedimento siano a carico dell’imputato (querelato) che ha accettato la remissione. La sentenza analizzata ha infatti condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35082 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 35082 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a APRICENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Cort di Appello di Bologna che confermava la responsabilità del prevenuto per il delitto ex art. 6 cod.pen. e il relativo trattamento sanzionatorio;
rilevato che il querelante NOME COGNOME ha rimesso l’istanza punitiva a sua firma con dichiarazione resa ai CC della Stazione di Dozza in data 19 Settembre 2025 e che l’atto abdicativo è stato ritualmente accettato dal procuratore speciale dell’imputato;
che, pertanto, attesa l’estinzione del reato a norma dell’art. 152 cod.pen., deve dispo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ponendo le spese processuali a carico del querelato in difetto di diverse determinazioni delle parti al riguardo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 23 Settembre 2025
Il Consigliere estensore
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