Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3394 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3394 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME ( REMISSIONE DI QUERELA) nato a BOSISIO PARINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero
il
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 giugno 2023, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Como dell’Il aprile 2022 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena . di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1 n. 2, cod. pen., per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di beni sottraendoli a COGNOME NOME da un’area di proprietà della RAGIONE_SOCIALEdi cui il predetto era contitolare.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE NOME, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi: violazione di legge, oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che sarebbero stati violati i propri diritti defensionali per non essere stati allegati al compendio probatorio dei fotogrammi che ritrarrebbero un furgone, a lui riferibile, presente sui luoghi in occasione del delitto; GLYPH mancata assunzione di prova decisiva, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per non essere stato escusso il teste COGNOME NOME, unico ad aver assistito al compimento del tentato furto, sull’erroneo convincimento che trattavasi della stessa persona sottoposta ad indagine.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è manifestamente infondato, per cui, non derivandone la relativa inammissibilità e stante la corretta introduzione di un valido rapporto processuale, ne consegue l’esigenza di rilevare l’intervenuta remissione della querela, con conseguente pronuncia dell’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato.
In ragione di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, infatti, il novellato testo dell’art. 624, comma 3, cod. pen. prevede oggi che il delitto di furto aggravato sia procedibiie a querela della
persona offesa, a meno che – come non è dato ravvisare nel caso di specie quest’ultima sia incapace, per età o per infermità, ovvero ricorra taluna delle circostanze di cui all’art. 625, n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e n. 7 -bis, nel qual caso si procede di ufficio.
Assume, pertanto, decisivo rilievo, alla stregua degli indicati aspetti, la circostanza che, nel caso di specie, la persona offesa abbia rimesso la querela con relativa accettazione da parte dell’imputato, per come evincibile dalla documentazione acquisita successivamente alla presentazione del ricorso in cassazione.
In data 16 agosto 2023, infatti, è pervenuto verbale di remissione di querela effettuata da COGNOME NOME il 6 agosto 2023 dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Lurago D’Erba, nonché verbale di accettazione di remissione di denuncia-querela operata da COGNOME NOME 1’8 agosto 2023 davanti ai Carabinieri della Stazione di Costa Masnaga. Nella circostanza è stato, altresì, stabilito che sul querelato gravino le spese del procedimento, in applicazione di quanto disposto dall’art. 340 cod. proc. peri.
Il Collegio prende atto, quindi, dell’intervenuta remissione della querela, con contestuale accettazione del ricorrente, cui consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento, alla stregua di quanto disposto nell’atto di remissione della querela, devono essere poste a carico del querelato, in ossequio alla norma dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato.
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore Il Presidente ,