Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15523 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 15523 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il 27/07/1969
avverso la sentenza del 12/06/2024 del TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce,
che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice di Pace di Lecce per il reato di cui all art. 582 cod. pen.
Considerato che in data 9 ottobre 2024 a mezzo del difensore di fiducia e
procuratore speciale è pervenuta remissione di querela della parte civile e successiva revoca della costituzione della stessa; e che successivamente viene presentata
memoria difensiva in cui si insiste sull’estinzione del reato.
Ritenuto che vada fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è
ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la
sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); e che vadano ritenute ritualmente effettuate la remissione della querela e l’accettazione della stessa.
Rilevato che, pertanto, non risultando evidente dagli atti alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per una pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato e che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico della querelata, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.