Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18555 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 18555 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha
confermato la condanna di NOME COGNOME per il delitto di furto pluriaggravato;
Considerato che, con il primo motivo, l’imputato deduce inosservanza della
legge penale e correlato vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. poiché
di per sé i cavi elettrici per l’avviamento della batteria non possono ritenersi destinati alle autovetture;
Considerato che, mediante il secondo motivo, il ricorrente contesta l’assenza
dell’avviso di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. per l’applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, motivo con il quale, al di là di tale rubrica,
egli pone in discussione le ragioni che la decisione ha individuato come preclusiva rispetto all’applicabilità delle pene sostitutive;
Rilevato che, con memoria contenente motivi nuovi, il difensore del ricorrente ha documentato che, in data 20 febbraio 2025, la persona offesa ha rimesso la querela nei suoi confronti dinanzi al RAGIONE_SOCIALEMirafiori” RAGIONE_SOCIALE Torino e che l’imputato ha, in data 13 marzo 2025, tramite il proprio difensore, munito di procura speciale, accettato detta remissione;
Considerato che il delitto per cui è processo è procedibile, dopo le innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, a querela di parte;
Ritenuto quindi che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela;
Considerato che le spese devono essere poste a carico del querelato;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato.
Così deciso il 23/04/2025