Remissione di Querela in Cassazione: Quando il Reato si Estingue
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito gli effetti della remissione di querela quando questa interviene durante il giudizio di legittimità. La decisione sottolinea come questo atto possa portare all’estinzione del reato e all’annullamento della sentenza di condanna, anche nella fase finale del processo. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante provvedimento.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Durante la pendenza del ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, il querelante ha formalmente ritirato la propria querela e l’imputato ha, a sua volta, formalmente accettato tale remissione. Di fronte a questa nuova circostanza, la difesa ha chiesto alla Suprema Corte di dichiarare l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, proprio in virtù dell’avvenuta estinzione del reato.
La Remissione di Querela e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta della difesa. I giudici hanno affermato un principio consolidato: la remissione di querela, se ritualmente formulata e accettata, determina l’estinzione del reato. Questo effetto prevale su eventuali altre cause di inammissibilità del ricorso, a condizione che quest’ultimo sia stato presentato tempestivamente.
La Corte ha verificato la presenza di tutti gli elementi necessari:
1. La querela è stata formalmente rimessa dal querelante.
2. La remissione è stata altrettanto formalmente accettata dal querelato (l’imputato).
3. Il ricorso per cassazione era stato proposto nei termini di legge.
Sulla base di questi presupposti, la Corte ha concluso che il reato contestato doveva considerarsi estinto.
La questione delle spese processuali
Un aspetto importante affrontato dalla sentenza riguarda la ripartizione delle spese processuali. La Corte ha osservato che, in assenza di un diverso accordo esplicito tra la parte che rimette la querela e quella che accetta, le spese del procedimento restano a carico del querelato. Questa regola è stabilita dall’articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale.
le motivazioni
La motivazione della sentenza si fonda sull’articolo 152 del codice penale, che disciplina l’estinzione del reato per remissione di querela. La Suprema Corte ha richiamato un autorevole precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 24246/2004), che aveva già stabilito come l’estinzione del reato per cause sopravvenute, come la remissione, debba essere dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso non sia inammissibile per ragioni che precludono l’instaurazione stessa del rapporto processuale. Poiché nel caso di specie il ricorso era stato presentato tempestivamente, la causa estintiva è stata ritenuta pienamente operativa. La decisione di annullare la sentenza senza rinvio deriva dal fatto che, estinto il reato, non vi è più alcuna materia del contendere da demandare a un altro giudice.
le conclusioni
In conclusione, questa pronuncia ribadisce la forza della remissione di querela come strumento definitivo per chiudere un procedimento penale, anche quando questo è giunto alla sua fase finale dinanzi alla Corte di Cassazione. Le implicazioni pratiche sono significative: le parti hanno la possibilità di risolvere la controversia fino all’ultimo grado di giudizio. Tuttavia, è fondamentale che l’imputato sia consapevole che, salvo un patto contrario, le spese processuali resteranno a suo carico, come diretta conseguenza della remissione accettata.
Cosa succede se la querela viene ritirata mentre è in corso un ricorso in Cassazione?
Se la remissione della querela viene formalmente accettata dall’imputato e il ricorso iniziale era stato presentato nei termini, il reato si estingue. Di conseguenza, la Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna senza bisogno di un nuovo processo.
La remissione di querela è sempre efficace per estinguere il reato?
Sì, a condizione che sia intervenuta prima di una sentenza definitiva, sia stata ritualmente accettata dal querelato e il ricorso in Cassazione sia stato proposto tempestivamente. La sua efficacia prevale su altre eventuali cause di inammissibilità del ricorso.
In caso di remissione della querela, chi paga le spese del processo?
Salvo che le parti non abbiano raggiunto un accordo diverso, le spese processuali restano a carico del querelato, ovvero dell’imputato che ha accettato la remissione della querela.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31469 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 31469 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 24/08/1961
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il ricorrente ha allegato e prodotto l’intervenuta remissione di querela con rituale accettazione, in presenza della quale chiede che sia dichiarato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
che, invero, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, pur il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681 – 01);
che, nel caso di specie, la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante e la rimessione è stata – altrettanto ritualmente – accettata, sicché sono presenti tutti elementi costitutivi della fattispecie estintiva ed il ricorso è stato tempestivamen proposto;
rilevato, pertanto, che la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si è estinto, ai sensi dell’art. 152 cod. pen., per remissione di querela;
osservato, altresì, che, non risultando un diverso accordo tra remittente ed accettante, le spese del procedimento restano a carico del querelato, secondo quanto disposto dall’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 01/07/2025.