Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31469 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 31469 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il ricorrente ha allegato e prodotto l’intervenuta remissione di querela con rituale accettazione, in presenza della quale chiede che sia dichiarato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
che, invero, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, pur il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681 – 01);
che, nel caso di specie, la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante e la rimessione è stata – altrettanto ritualmente – accettata, sicché sono presenti tutti elementi costitutivi della fattispecie estintiva ed il ricorso è stato tempestivamen proposto;
rilevato, pertanto, che la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si è estinto, ai sensi dell’art. 152 cod. pen., per remissione di querela;
osservato, altresì, che, non risultando un diverso accordo tra remittente ed accettante, le spese del procedimento restano a carico del querelato, secondo quanto disposto dall’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 01/07/2025.