Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20442 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 20442 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 07/01/1994 COGNOME NOME nato a RIVA DEL GARDA il 05/02/1997
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
rilevato che i ricorrenti hanno allegato e prodotto l’intervenuta remissione di
querela con rituale accettazione;
che la querela è stata ritualmente rimessa dai querelanti e che la rimessione
è stata – altrettanto ritualmente – accettata. Sono presenti, pertanto, tut elementi costitutivi della fattispecie estintiva;
considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio poiché
il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell’art. 152 cod. pen.
osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico dei
querelati, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela.
Condanna gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.