Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14134 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14134 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CITTA’ DI CASTELLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a POLLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello diE rideterminando la somma a titolo di risarcimento in favore della parte civile, ha confermato nel resto la sentenz di primo grado, con la quale i ricorrenti COGNOME NOME NOME COGNOME NOME erano stati ritenu responsabili rispettivamente del delitto di cui agli artt. 595 co. 1 co. 3 cod. pen. e art. 47/1948 e del delitto di cui agli artt. 57, 595 co. 1 co. 3 cod. pen. e art. 13 L. 47/1948;
considerato che, avverso detta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, con il quale è stato dedotto che, in data 07 luglio 2023, la persona offesa ha rimesso la querela, con successive accettazioni del 10 e 17 luglio della stessa da parte degli imputati, come si evince da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Città Castello;
dato atto che la difesa dei ricorrenti ha depositato successiva memoria con la quale insiste per l’ammissibilità del ricorso e conclude per l’annullamento della sentenza impugnata per remissione di querela.
considerato che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625);
ritenuto:
che la remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate;
che, pertanto, si deve far luogo all’annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato;
che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
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! Il Consigliere estensore