Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30883 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 30883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTEL SAN PIETRO TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna, h parzialmente riformato la pronunzia di primo grado resa dal Tribunale di Bologna nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di furto aggravato;
rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazion l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un solo motivo, co quale è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso cassazione, in data 20 febbraio 2024, la persona offesa, NOME COGNOME la querela presentata nei confronti dell’imputata che ha contestualmen accettato la rimessione, come da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione Imola;
rilevato che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al so fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accet intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente Rv. 268625);
che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso p cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prev su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudi legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681-01);
che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizi idonei a riconoscere la prova evidente dell’innocenza dell’imputato, né, generale, l’incontrovertibile insussistenza dei fatti;
che la remissione e l’accettazione sono state ritualmente effettuate;
che, pertanto, si deve far luogo all’annullamento della senten impugnata per sopravvenuta estinzione del reato;
che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da por a carico della querelata, come per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissio di querela. Pone a carico della querelata le spese del processo.
Così deciso il 13 giugno 2024
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