Remissione di Querela Post-Sentenza: La Cassazione Annulla la Condanna
La remissione di querela rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento per porre fine a un procedimento penale. Ma cosa accade se questa interviene dopo che è già stata emessa una sentenza di condanna in appello? Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: è possibile annullare la condanna anche in sede di legittimità, se la remissione e la relativa accettazione sono ritualmente formalizzate. Analizziamo insieme questo interessante caso.
I Fatti del Processo
Due persone erano state condannate in primo grado per il reato di furto aggravato. La Corte d’Appello, pur dichiarando il non doversi procedere per altri capi d’imputazione per difetto di querela, aveva confermato nel resto la sentenza di condanna per il furto.
La vicenda sembrava conclusa, ma un evento successivo ha cambiato completamente le carte in tavola. Dopo la pronuncia della sentenza d’appello, la persona offesa ha deciso di rimettere la querela e le imputate hanno formalmente accettato tale remissione.
La Remissione di Querela e il Ricorso in Cassazione
Di fronte a questa nuova situazione, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ha proposto ricorso in Cassazione. L’obiettivo del ricorso non era contestare il merito della sentenza, ma unicamente introdurre nel processo la documentazione relativa all’avvenuta remissione di querela e alla sua accettazione, chiedendo di dichiarare l’estinzione del reato.
Questo passaggio è fondamentale, poiché dimostra come il processo penale non sia insensibile agli accordi che intervengono tra le parti, anche in una fase così avanzata del giudizio.
Le Motivazioni della Cassazione: Quando la remissione di querela è valida?
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza di condanna. La motivazione si fonda su un principio di diritto consolidato, richiamando una precedente sentenza (n. 49226/2016). Secondo la Suprema Corte, il ricorso per cassazione è ammissibile anche quando viene proposto al solo scopo di far valere una causa di estinzione del reato, come la remissione di querela, sopravvenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per presentare l’impugnazione.
Poiché la remissione e le accettazioni sono state effettuate ritualmente presso le competenti stazioni dei Carabinieri, la Corte non ha potuto fare altro che prenderne atto e dichiarare l’estinzione del reato.
Le Conclusioni: Estinzione del Reato e Conseguenze Pratiche
La decisione della Cassazione comporta l’annullamento della condanna. Tuttavia, la vicenda processuale non si chiude senza conseguenze per le imputate. La legge (art. 340 c.p.p.) stabilisce che, in caso di remissione, le spese processuali sono a carico del querelato, a meno che non sia stato diversamente pattuito nell’atto di remissione stessa. In questo caso, in mancanza di una deroga specifica, la Corte ha condannato le imputate al pagamento delle spese processuali. Questa sentenza conferma quindi la possibilità per le parti di definire la controversia anche dopo una condanna, ma sottolinea l’importanza di regolare anche l’aspetto delle spese per evitare oneri imprevisti.
È possibile presentare una remissione di querela dopo che è già stata emessa una sentenza di condanna in appello?
Sì, la sentenza conferma che la remissione di querela, ritualmente accettata, è efficace anche se interviene dopo la sentenza d’appello e può essere introdotta nel processo tramite un ricorso in Cassazione.
Cosa succede se la remissione di querela viene accettata dopo la sentenza d’appello?
Se la remissione e l’accettazione sono valide, la Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna senza rinvio, dichiarando il reato estinto per sopravvenuta remissione della querela.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del reato per remissione di querela?
Salvo diverso accordo tra le parti esplicitato nell’atto di remissione, le spese processuali sono poste a carico del querelato (l’imputato), come previsto dalla legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24951 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 24951 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
é
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME e NOME per i reati a loro ascritti nei capi d’imputazione n. 1 e 2 per difetto di querela; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado con la quale le imputate sono state ritenute colpevoli del reato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 cod. pen., così diversamente qualificato il reato di cui all’art. 648 cod. pen. (capo 3).
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona articolando un unico motivo, con il quale è stato dedotto che in data 30 gennaio 2024 la persona offesa ha rimesso la querela, con successiva accettazione del 12 febbraio 2024 delle stesse imputate, come si evince dai verbali redatti dai Carabinieri della Stazione di Sant’Elpidio a Mare, dalla Stazione di Montesilvano e da quella di Pescara Principale;
Va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625);
La remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate; pertanto, si deve far luogo all’annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato
In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna le imputate al pagamento delle spese processuali.
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Il Presidente