Remissione di Querela: Annullamento della Condanna anche in Cassazione
La giustizia penale prevede meccanismi volti a favorire la composizione dei conflitti, tra cui la remissione di querela. Questa possibilità, che consente alla vittima di ritirare l’accusa, può avere effetti risolutivi sul processo, anche quando questo è giunto alle sue fasi finali. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. N. 12896/2024) ha confermato un importante principio: un ricorso è ammissibile anche se proposto al solo scopo di formalizzare una remissione di querela intervenuta dopo la sentenza di condanna in appello.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un cittadino condannato sia dal Giudice di Pace che, in sede di appello, dal Tribunale per il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.), un reato procedibile a querela di parte. Successivamente alla sentenza di condanna di secondo grado, la persona offesa decideva di rimettere la querela e l’imputato accettava tale remissione. A questo punto, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, portando all’attenzione della Suprema Corte l’avvenuta estinzione del reato.
La Remissione di Querela e la Decisione della Cassazione
Il quesito giuridico era se fosse possibile utilizzare il ricorso per cassazione come veicolo per introdurre nel processo un atto, la remissione, formatosi dopo la decisione di merito. La Corte di Cassazione ha risposto affermativamente, accogliendo il ricorso.
Il Principio di Diritto Applicato
Richiamando un proprio precedente consolidato (Sent. n. 49226/2016), la Corte ha ribadito che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di far valere la remissione della querela, purché questa sia ritualmente accettata e sia intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l’impugnazione. La Suprema Corte ha verificato che la remissione e l’accettazione fossero state effettuate correttamente, procedendo di conseguenza.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si basano sulla natura della remissione di querela come causa di estinzione del reato. Quando questa causa si verifica, il processo non può più proseguire verso una condanna. Pertanto, anche se il ricorso è stato presentato formalmente contro la sentenza di appello, l’avvenuta remissione diventa il fatto giuridico dirimente che assorbe ogni altra possibile doglianza. L’obiettivo è evitare la prosecuzione di un procedimento penale per un reato che, per volontà della stessa parte offesa, non è più perseguibile.
Di conseguenza, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando il reato estinto. Un’ultima e importante precisazione riguarda le spese processuali: in assenza di un diverso accordo tra le parti (deroga pattizia), la legge (art. 340 c.p.p.) stabilisce che le spese del procedimento siano a carico del querelato.
Le Conclusioni
Questa sentenza conferma un principio di economia processuale e di valorizzazione della volontà delle parti. Si stabilisce che la risoluzione del conflitto tra reo e vittima, attraverso la remissione di querela, ha la forza di paralizzare l’azione penale in qualsiasi stato e grado del procedimento, persino in Cassazione. Per gli imputati, ciò significa che la via della conciliazione con la persona offesa rimane aperta anche dopo una condanna, potendo portare all’annullamento della stessa. Per le parti offese, è un’ulteriore conferma del loro potere dispositivo sull’azione penale per i reati non procedibili d’ufficio.
È possibile presentare ricorso in Cassazione solo per far valere una remissione di querela avvenuta dopo la sentenza di appello?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che è ammissibile il ricorso proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata.
Cosa comporta l’accettazione della remissione di querela per la condanna?
L’accettazione della remissione di querela determina l’estinzione del reato. Di conseguenza, la Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna impugnata senza rinvio, ponendo fine al procedimento.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del reato per remissione di querela?
In assenza di un diverso accordo tra le parti, la legge prevede che le spese del procedimento siano a carico del querelato, ovvero della persona che ha beneficiato della remissione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12896 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 12896 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 13/03/2024
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 1° giugno 2023, in funzione di giudice di appello, che ha confermato la pronunzia di primo grado del Giudice di pace cittadino con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’ art. 58 cod. pen.
Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore;
rilevato che la persona offesa ha rimesso la querela, con successiva accettazione dell’imputato;
va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625);
la remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate;
pertanto, si deve far luogo all’annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso;
in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato.
Così deciso il 13/03/2024