Remissione di querela post-condanna: la Cassazione annulla
La remissione di querela rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, capace di estinguere un reato e porre fine al procedimento. Ma cosa accade se questa interviene dopo una sentenza di condanna, addirittura dopo la decisione della Corte d’Appello? Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 9088/2024) offre un chiarimento decisivo, affermando che è possibile far valere la remissione anche nel giudizio di legittimità, portando all’annullamento della condanna.
I fatti del processo
Il caso ha origine da una condanna in primo grado, confermata in appello, per il reato di minaccia (art. 612, co. 2, c.p.). L’imputato, ritenuto responsabile, aveva visto la Corte d’Appello dichiarare estinta per prescrizione una contravvenzione connessa, ma confermare nel resto la condanna per le minacce.
Successivamente alla sentenza di secondo grado, e prima della scadenza dei termini per il ricorso in Cassazione, si verificava un fatto nuovo e decisivo: la persona offesa rimetteva la querela e l’imputato accettava tale remissione. Questo atto di riconciliazione veniva formalizzato tramite un verbale redatto dai Carabinieri.
Il ruolo della remissione di querela nel ricorso
L’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione non per contestare il merito della condanna, ma con l’unico obiettivo di introdurre nel processo la recente remissione di querela. La difesa sosteneva l’ammissibilità di tale mossa processuale, chiedendo che ne venissero tratte le dovute conseguenze legali, ovvero l’estinzione del reato.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo ammissibile. Gli Ermellini hanno richiamato un principio di diritto consolidato secondo cui il ricorso per cassazione è ammissibile anche quando è proposto al solo fine di far valere una causa di estinzione del reato, come la remissione di querela, intervenuta dopo la sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha verificato che la remissione e la contestuale accettazione erano state effettuate ritualmente, secondo le forme previste dalla legge. Poiché il reato di minaccia è procedibile a querela di parte, la volontà della persona offesa di non voler più perseguire penalmente l’autore del fatto è determinante.
La sopravvenuta estinzione del reato, ritualmente introdotta nel processo, imponeva quindi l’annullamento della sentenza di condanna. La Corte ha specificato che tale annullamento doveva essere ‘senza rinvio’, poiché non vi era più alcuna questione da decidere nel merito. Infine, conformemente a quanto previsto dall’art. 340 del codice di procedura penale, le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un importante principio di procedura penale: la volontà delle parti, nei reati procedibili a querela, può prevalere fino alle fasi finali del processo. La possibilità di presentare una remissione di querela anche dopo una condanna in appello offre una via per la risoluzione conciliativa delle controversie, evitando gli effetti definitivi di una condanna. La decisione sottolinea che l’obiettivo del processo penale non è solo punitivo, ma anche quello di favorire, ove possibile, la ricomposizione dei conflitti, valorizzando l’autonomia delle persone coinvolte.
È possibile presentare una remissione di querela dopo la sentenza di condanna in appello?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il ricorso è ammissibile anche se proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, purché questa sia intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l’impugnazione.
In caso di estinzione del reato per remissione di querela, chi paga le spese del procedimento?
Salvo diverso accordo tra le parti, la legge (art. 340 cod. proc. pen.) stabilisce che le spese processuali sono a carico del querelato (la persona contro cui era stata sporta la querela). In questo caso, la Corte ha posto le spese a carico del ricorrente.
Cosa significa che la Corte di Cassazione ‘annulla senza rinvio’ la sentenza?
Significa che la Corte ha cancellato la decisione del giudice precedente in via definitiva. Il processo non viene inviato a un altro giudice per un nuovo esame, perché la causa di estinzione del reato (in questo caso, la remissione della querela) ha risolto completamente la questione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9088 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 9088 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MERCATO SARACENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna, dichiarando di non doversi procedere per la contravvenzione di cui all’art. 674 cod. pen. perché estinta per sopravvenuta prescrizione, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale il ricorrente COGNOME NOME era stato ritenuto responsabile del delitto minaccia di cui all’art. 612 co. 2 cod. pen.;
1.1. letta la memoria della difesa del ricorrente, che ha rappresentato l’ammissibilità d ricorso, chiedendo di far valere la remissione di querela;
Considerato che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo, con il quale è stato dedotto ch in data 20 giugno 2023 la persona offesa ha rimesso la querela, con contestuale accettazione della stessa da parte dell’imputato, come si evince da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione RAGIONE_SOCIALE Mercato Saraceno;
Rilevato, altresì, che va fatta applicazione del principio di diritto secondo c ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (tra le altre, Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625);
3.1. Considerato ancora che la remissione e l’accettazione sono state ritualmente effettuate e che, pertanto, si deve far luogo all’annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; inoltre, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perché estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato.
Così deciso il 18 gennaio 2024.