Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34340 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34340 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME ZONCU EVA COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXe nato a XXXXXXXXX il 0XXXXXXXXX
inoltre:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 23/05/2024 della Corte d’appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa emessa nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha sostituito la pena detentiva di mesi tre di arresto con la pena pecuniaria di euro 4.500,00, calcolata ai sensi dell’art. 56 quater della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) confermando nel resto la pronuncia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXi, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, il quale – dopo aver preliminarmente evidenziato che alla data di presentazione del ricorso erano in corso trattative finalizzate alla remissione della querela da parte della persona offesa e all’eventuale accettazione della stessa da parte dell’imputato – ha dedotto due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo ha eccepito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione o l’erronea applicazione dell’art. 660 cod. pen., affermando che nella fattispecie non potesse ritenersi integrata la fattispecie di cui all’art. 660 cod. pen., in quanto la messaggistica a mezzo Instagram configura un mezzo comunicativo che non può essere assimilato al ‘mezzo del telefono’ previsto dalla suddetta disposizione.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. la violazione o l’erronea applicazione degli artt. 133 bis cod. pen., in relazione all’art. 56-quater l. n. 689 del 1981, per l’immotivata afflittività della pena pecuniaria sostitutiva così come determinata dalla Corte territoriale e per la mancanza assoluta di motivazione sul punto.
In data 25 giugno 2025, la difesa ha depositato una memoria con allegata remissione di querela e accettazione della stessa da parte dei difensori, nella quale, fatta salva l’eventuale sussistenza di una evidente causa di proscioglimento piø favorevole collegata
allo scrutinio dei motivi, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta estinzione del reato.
In data 30 agosto 2025, con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza per nuovo giudizio.
In data 5 settembre 2025, il difensore ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto a seguito di intervenuta remissione di querela.
In data 9 settembre 2025, sono state acquisite le procure speciali rilasciate ai difensori in relazione alla rimessione e all’accettazione di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso Ł fondato.
Come risulta dagli atti prodotti dalla difesa dell’imputato, nel corso del giudizio di legittimità sono intervenute la remissione di querela e l’accettazione della stessa da parte dei difensori muniti di procura speciale, sicchØ, non sussistendo i presupposti per una declaratoria di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, secondo comma, cod. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchØ il reato Ł estinto, ai sensi dell’art. 152 cod. pen.
In difetto di diversa pattuizione, le spese, ai sensi dell’art., 340, quarto comma cod. pen., vanno poste a carico del querelato. In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. pone le spese del procedimento a carico del querelato.
Così Ł deciso, 19/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.