Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15790 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15790 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VERONA il 07/02/1993
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE di APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di accogliere parzialmente il ricorso con annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali, dichiarando il ricorso inammissibile per il resto.
Si dà atto che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, e seguenti del cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Trieste con sentenza del 12 giugno 2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia del 6 luglio 2022, appellata da NOME COGNOME dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai delitti a lui ascritti ai capi A) e C) per essere i medesimi estinti per remissione querela e per l’effetto, rideterminava la pena inflitta all’imputato in ordine a rimanenti delitti di cui ai capi B) e D) in anni uno, mesi otto di reclusione 1.100,00 euro di multa , confermando nel resto l’impugnata decisione.
Avverso la suddetta decisione NOME COGNOME ricorre per cassazione, a mezzo il proprio difensore, svolgendo a tal fine tre distinti motivi per i quali chied
l’annullamento della sentenza impugnata.
In particolare, con il primo motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge con riferimento all’eccessiva entità della pena e degli aumenti per la continuazione. Con il secondo motivo, lamenta vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al rigetto della richiesta di applicazione di una delle sanzioni sostitutive di cui alla legge n.689/81, riformata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150. Con la terza doglianza deduce la violazione di legge con riferimento all’articolo 592 cod. proc. pen., in relazione alla condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la riforma della sentenza di primo grado in senso favorevole per l’imputato, avendo, la Corte di appello, dichiarato l’estinzione di una delle fattispecie contestate per sopravvenuta remissione (e accettazione della querela).
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata da NOME COGNOME deve essere annullata senza rinvio, perché i reati di cui ai capi B) e D) sono estinti per remissione di querela, po accettata da parte del ricorrente.
In via preliminare, va evidenziato che nelle more del procedimento i carabinieri di Udine, in data 18 dicembre 2024, hanno trasmesso il verbale dell’accettazione fatta da NOME COGNOME delle remissioni di querela compiute dalle persone offese NOME COGNOME e NOME COGNOME relativamente ai delitti di cui ai capi B) e D), per i quali la Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado. Il Collegio rileva che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte «La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e
ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il
ricorso sia stato tempestivamente proposto» (così Sez. u, n.24246 del 25/02/2004,
COGNOME, Rv. 227681-01). È quindi possibile dichiarare, anche in questa fase, l’estinzione dei reati in ragione delle intervenute remissioni di querela e della
successiva accettazione delle stesse da parte dell’imputato. Le spese del procedimento sono a carico del ricorrente, dato che negli atti di remissione delle
querele non si è diversamente convenuto sul punto (art. 340, comma 4, cod. proc.
pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati di cui ai capi B) e D)
sono estinti per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 6 febbraio 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
La Presidente