Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10519 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10519 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Seriate il 08/11/1997 avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia in data 1/06/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento dell’impugnata sentenza perché il reato è
estinto per remissione di querela;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 10/06/2024 confermativa della sentenza del Tribunale di Bergamo del 06/12/2023 che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di cui agli artt. 640 e 612 cod. pen.;
rilevato che il 19/09/2024, la persona offesa COGNOME COGNOME ha rimesso la querela e l’imputato, tramite procuratore speciale, ha accettato la remissione;
ritenuto che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, come nel caso di specie, al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681; Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Rv. 283584; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Rv. 268625; Sez.6, n. 2248 del 13/01/2011, Rv. 249209).
che va dichiarata, pertanto, l’estinzione dei reati ex art. 152 cod. pen. e, in difetto di diversa pattuizione le spese vanno poste a carico del querelato, come per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 04/02/2025