Remissione di Querela Post-Sentenza: La Cassazione Annulla la Condanna
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un importante principio procedurale: la remissione di querela, se intervenuta dopo una sentenza di condanna ma prima della scadenza dei termini per l’impugnazione, può portare all’annullamento della stessa. Questo caso dimostra come la volontà della persona offesa possa essere decisiva fino alle fasi finali del processo penale, determinando l’estinzione del reato.
Il Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Giudice di Pace di Roma, successivamente confermata dal Tribunale della stessa città. L’imputata era stata condannata al pagamento di una multa di 400,00 euro. Insoddisfatta della decisione, l’imputata ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su tre motivi. Il punto cruciale, tuttavia, non risiedeva nei primi due motivi, che contestavano la ricostruzione dei fatti, ma nel terzo.
La Remissione di Querela come Motivo Decisivo del Ricorso
Il terzo motivo di ricorso si fondava su un evento accaduto in un momento processuale molto delicato: il 27 dicembre 2024, dopo la pronuncia della sentenza d’appello ma prima della scadenza del termine per presentare ricorso in Cassazione, la persona offesa, tramite il suo procuratore speciale, aveva formalizzato la remissione della querela. La difesa ha quindi chiesto l’annullamento della sentenza impugnata proprio in virtù di questa sopravvenuta causa di estinzione del reato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo, assorbendo gli altri due. I giudici hanno fatto applicazione del principio di diritto, già consolidato in giurisprudenza (in particolare con la sentenza n. 49226 del 2016), secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione».
La Corte ha verificato che la remissione e la relativa accettazione erano state effettuate ritualmente. Inoltre, ha sottolineato che dalla sentenza impugnata non emergevano elementi tali da provare in modo evidente e incontrovertibile l’innocenza dell’imputata, circostanza che avrebbe potuto portare a un proscioglimento nel merito anziché a una semplice declaratoria di estinzione del reato. Di conseguenza, la fondatezza del motivo legato alla remissione ha reso superfluo l’esame delle altre censure.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha annullato la sentenza senza rinvio, poiché il reato era da considerarsi estinto. Ha inoltre stabilito che, in assenza di un diverso accordo tra le parti (deroga pattizia), le spese processuali dovevano essere poste a carico della querelata, come previsto dall’art. 340 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Effetti Pratici della Sentenza
Questa pronuncia conferma che la remissione della querela è un atto che può produrre i suoi effetti estintivi fino a quando la sentenza non diventa definitiva. Per l’imputato, ciò significa che esiste una possibilità di evitare le conseguenze di una condanna anche dopo il giudizio di secondo grado, a condizione che l’atto di remissione e l’accettazione avvengano entro i termini previsti. Al contempo, la sentenza ribadisce una regola importante in materia di spese processuali: in caso di estinzione del reato per remissione, l’onere delle spese ricade sul querelato, salvo che le parti non si siano accordate diversamente.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione solo per far valere una remissione di querela avvenuta dopo la sentenza di condanna?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che è ammissibile un ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo una remissione di querela, purché questa sia ritualmente accettata e sia intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per ricorrere.
Se il reato si estingue per remissione di querela, chi paga le spese processuali?
Secondo la sentenza, in mancanza di un accordo diverso tra le parti (deroga pattizia), le spese processuali sono a carico del querelato, ovvero dell’imputato, come previsto dalla legge.
La Corte, in caso di remissione della querela, deve prima verificare se l’imputato è innocente?
La Corte ha specificato di non aver riscontrato nella decisione impugnata elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell’innocenza dell’imputato. Pertanto, ha proceduto direttamente all’annullamento per estinzione del reato, dichiarando assorbiti gli altri motivi di ricorso che contestavano i fatti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34453 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 34453 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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avverso la sentenza del 01/10/2024 del 9’TP i i3o A LE: o{ INDIRIZZO.0 MA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Roma e condannato la ricorrente alla pena di euro 400,00 di multa;
Considerato che fondato è il terzo motivo di ricorso, che chiede annullarsi la sentenza impugnata per l’intervenuta remissione di querela da parte del procuratore speciale della persona offesa in data 27 dicembre 2024; che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui « ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo l remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell’innocenza dell’imputato, né, generale, l’incontrovertibile insussistenza dei fatti, oggetto del primo e secondo motivo di ricor che pertanto risultano assorbiti dalla fondatezza del terzo motivo; che la remissione l’accettazione sono state ritualmente effettuate; che, pertanto, si deve far luogo all’annullamen
della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.);
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il reato e’ estinto per remissione di querela. Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 settembre 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente