Remissione di querela dopo la condanna: la Cassazione annulla
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 40962/2025) ribadisce un principio fondamentale in materia di procedibilità penale: la remissione di querela, se interviene dopo la sentenza di condanna ma prima della scadenza del termine per impugnarla, è pienamente valida e determina l’estinzione del reato. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere come un atto di pacificazione tra le parti possa avere effetti risolutivi anche in una fase avanzata del processo penale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) emessa dalla Corte di Appello di Roma. L’imputata, tramite il suo difensore, decide di presentare ricorso per cassazione. Tuttavia, il motivo del ricorso non riguarda il merito della vicenda, ovvero la colpevolezza o l’innocenza, ma una circostanza processuale sopravvenuta: l’estinzione del reato.
Nello specifico, dopo la sentenza di condanna della Corte d’Appello, la persona offesa aveva rimesso la querela e l’imputata aveva accettato tale remissione. Questo accordo tra le parti è stato formalizzato prima che scadesse il termine ultimo per presentare il ricorso in Cassazione.
La remissione di querela e la decisione della Corte
Il difensore ha quindi basato il ricorso sull’improcedibilità dell’azione penale. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha condiviso questa linea, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata proprio perché il reato era da considerarsi estinto.
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente questa tesi, dichiarando il ricorso fondato. I giudici hanno richiamato un principio di diritto ormai consolidato, affermato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui è ammissibile un ricorso per cassazione proposto al solo fine di far valere l’avvenuta remissione della querela.
Le motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte sono chiare e si fondano su una solida base giurisprudenziale. Il punto centrale è che la remissione di querela è un istituto che mira a favorire la composizione dei conflitti e la pacificazione sociale. Pertanto, la sua efficacia deve essere garantita in ogni stato e grado del procedimento, finché non sia intervenuta una sentenza irrevocabile.
La Corte ha specificato che, poiché la remissione e la relativa accettazione sono intervenute in un momento successivo alla sentenza di appello ma antecedente alla scadenza del termine per l’impugnazione, tale evento estintivo doveva essere recepito nel processo. Di conseguenza, l’unica decisione possibile era pronunciare una sentenza di estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 del codice penale.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
In conclusione, la sentenza annulla la condanna emessa dalla Corte d’Appello. Il reato è dichiarato estinto. Questa pronuncia conferma che la volontà delle parti, attraverso la remissione e l’accettazione, può prevalere sull’iter processuale, portando alla conclusione del procedimento. Un’ultima nota pratica riguarda le spese: conformemente alla legge, le spese relative alla procedura di remissione sono state poste a carico dell’imputata.
È possibile presentare ricorso in Cassazione solo per far valere una remissione di querela avvenuta dopo la condanna?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che è ammissibile il ricorso proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, purché sia ritualmente accettata e sia intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l’impugnazione.
Qual è l’effetto della remissione di querela accettata in questa fase del processo?
L’effetto è l’estinzione del reato. Di conseguenza, la Corte di Cassazione deve annullare la sentenza di condanna senza rinvio, dichiarando che il reato non è più punibile.
Chi paga le spese del procedimento in caso di estinzione del reato per remissione di querela?
Secondo quanto stabilito dalla sentenza, in linea con l’art. 340, quarto comma, del codice di procedura penale, le spese del procedimento di remissione sono poste a carico della persona imputata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40962 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40962 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME , che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 04/06/2025, che aveva confermato la condanna di COGNOME per il reato di cui a ll’ art. 646 cod. pen.
Al riguardo, il difensore eccepisce l ‘ improcedibilità del reato per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.1. Relativamente alla dedotta estinzione del reato, costituisce principio di diritto pacificamente enunciato da questa Corte di legittimità quello secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione da tanto discendendone l’estinzione del reato (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681-01; Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625-01; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, COGNOME, Rv. 249209-01).
1.2. Deve essere pertanto pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell’ar t. 152 cod. pen., posto che, in data 10/09/2025, è intervenuta remissione di querela con accettazione intervenuta il successivo 12/09/2025, come da verbali prodotti in atti.
Le spese devono essere poste a carico del l’imputata ai sensi dell’art. 340 quarto comma cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
Spese del procedimento di remissione a carico di COGNOME NOME.
Così deciso in Roma il 04/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME