Remissione di querela in Cassazione: estinzione del reato e annullamento della sentenza
La remissione di querela, se accettata dall’imputato, estingue il reato anche quando interviene in pendenza del ricorso per Cassazione. Questo principio fondamentale della procedura penale è stato ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 19505/2024, che ha annullato senza rinvio una condanna per furto. Vediamo nel dettaglio la vicenda processuale e le motivazioni giuridiche alla base della decisione.
I fatti del processo
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per il delitto di furto, previsto dall’art. 624 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso per Cassazione, lamentando una falsa applicazione della legge processuale.
Tuttavia, mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Suprema Corte, accadeva un fatto nuovo e decisivo: la persona offesa dal reato decideva di rimettere la querela. L’imputato, a sua volta, accettava formalmente tale remissione. Questo accordo veniva verbalizzato dalla Polizia Giudiziaria, ponendo le basi per un epilogo diverso da quello che si prospettava.
La remissione di querela e i suoi effetti nel giudizio di legittimità
La questione centrale affrontata dalla Corte di Cassazione riguardava l’effetto di una remissione di querela intervenuta dopo la proposizione del ricorso. In casi come questo, il giudice di legittimità deve stabilire quale circostanza debba prevalere: l’eventuale inammissibilità del ricorso o la causa di estinzione del reato?
La Corte ha risolto il dubbio richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite. Secondo la giurisprudenza, la remissione della querela, ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato. Questa causa estintiva prevale su eventuali motivi di inammissibilità del ricorso, a condizione che quest’ultimo sia stato proposto tempestivamente. In altre parole, se il ricorso non è tardivo, la volontà delle parti di porre fine alla controversia penale deve essere sempre riconosciuta, anche nell’ultimo grado di giudizio.
Le motivazioni della decisione
I giudici della Suprema Corte hanno applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite nella celebre sentenza ‘Chiasserini’ (n. 24246/2004). Tale orientamento stabilisce che la causa di estinzione del reato, come la remissione di querela, deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità.
Di conseguenza, la Corte ha proceduto all’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna impugnata. Poiché il reato si è estinto per una scelta delle parti, non vi era più alcuna ragione per proseguire il giudizio. La Corte ha inoltre specificato che, in assenza di un diverso accordo tra le parti (deroga pattizia), le spese processuali devono essere poste a carico del querelato, come previsto dall’art. 340 del codice di procedura penale.
Conclusioni
La sentenza in esame conferma un principio di civiltà giuridica: la volontà della persona offesa di perdonare e la conseguente accettazione da parte dell’imputato possono chiudere definitivamente un procedimento penale in qualsiasi stato e grado, persino dinanzi alla Corte di Cassazione. Questa decisione sottolinea come l’istituto della remissione di querela rappresenti uno strumento efficace per la deflazione del contenzioso penale e per la ricomposizione dei conflitti, prevalendo anche su questioni di rito, purché il ricorso iniziale sia stato presentato nei termini di legge.
Una remissione di querela può estinguere il reato anche se avviene durante il ricorso in Cassazione?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che la remissione di querela, se ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, a patto che questo sia stato proposto tempestivamente.
Cosa succede alla sentenza di condanna se il reato si estingue per remissione della querela?
La sentenza di condanna viene annullata senza rinvio. Ciò significa che la decisione viene cancellata in modo definitivo, estinguendo il reato e chiudendo il procedimento.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del reato per remissione di querela in Cassazione?
In assenza di un diverso accordo tra le parti, le spese processuali sono poste a carico del querelato (l’imputato che ha accettato la remissione), come previsto dall’art. 340 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19505 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 19505 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALAZZO ADRIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il ricorrente COGNOME NOME era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all’ art. 624 cod. pen.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando come unico motivo la falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 189,192,213,361,442 e 530 cod. proc. pen.
In data 23 gennaio 2024 la persona offesa ha rimesso la querela, con successiva accettazione della stessa da parte dell’imputato, come si evince da verbale redatto dalla Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto.
La suddetta remissione di querela è intervenuta successivamente al ricorso in oggetto; la remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate.
Le Sezioni Unite hanno affermato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso percassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. (S.U. n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681), orientamento riproposto costantemente dalla successiva giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, si deve far luogo all’annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il Consigliere et-Nsore
Il Presidente